Considerando che le giurisdizioni firmatarie dell’Accordo Multilaterale tra Autorità Competenti sullo Scambio dei Report Paese-per-paese (l’“Accordo”) sono Parti o territori coperti dalla Convenzione sulla Mutua Assistenza Amministrativa in Materia Fiscale o dalla Convenzione sulla Mutua Assistenza Amministrativa in Materia Fiscale come modificata dal Protocollo (la “Convenzione”) o hanno firmato o hanno espresso la loro intenzione di firmare la Convenzione e riconoscono che la Convenzione deve essere in vigore nei loro confronti prima che abbia luogo lo scambio automatico di Report Paese-per-Paese (CbC);

Considerando che un Paese che ha firmato o ha espresso la sua intenzione di firmare la Convenzione diventerà una Giurisdizione come definito nella Sezione 1 del presente Accordo solo dopo essere diventato una Parte della Convenzione;

Considerando che le giurisdizioni desiderano aumentare la trasparenza fiscale internazionale e migliorare l’accesso delle rispettive amministrazioni fiscali alle informazioni relative all’allocazione globale del reddito, alle imposte pagate e a determinati indicatori della localizzazione dell’attività economica tra le giurisdizioni fiscali in cui operano i gruppi di imprese multinazionali (MNE) attraverso lo scambio automatico di Report CbC annuali, al fine di valutare i rischi dei prezzi di trasferimento di alto livello e altri rischi correlati all’erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili, nonché per analisi economiche e statistiche, ove appropriato;

Considerando che le leggi delle rispettive giurisdizioni richiedono o ci si aspetta che richiedano all’Entità Rendicontante di un gruppo MNE di presentare annualmente un Report CbC;

Considerando che il Report CbC è destinato a far parte di una struttura a tre livelli, insieme al master file globale e alla documentazione nazionale, che insieme rappresentano un approccio standardizzato alla documentazione sui prezzi di trasferimento che fornisce alle amministrazioni fiscali informazioni pertinenti ed affidabili per eseguire un’analisi di valutazione dei rischi sui prezzi di trasferimento efficiente e solida;

Considerando che il Capitolo III della Convenzione autorizza lo scambio di informazioni a fini fiscali, compreso lo scambio di informazioni su base automatica, e consente alle autorità competenti delle Giurisdizioni di concordare la portata e le modalità di tali scambi automatici;

Considerando che l’articolo 6 della Convenzione prevede che due o più Parti possano concordare reciprocamente di scambiare informazioni automaticamente, sebbene lo scambio effettivo delle informazioni avverrà su base bilaterale tra le Autorità competenti;

Considerando che nelle Giurisdizioni siano in vigore, o si prevede che lo saranno, entro il momento in cui avrà luogo il primo scambio di Report CbC, (i) adeguate misure di presidio per garantire che le informazioni ricevute ai sensi del presente Accordo rimangano riservate e siano utilizzate ai fini della valutazione di rischi di prezzi di trasferimento di alto livello e altri rischi correlati all’erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili, nonché per analisi economiche e statistiche, ove appropriato, in conformità con la Sezione 5 del presente Accordo, (ii) l’infrastruttura per un rapporto di scambio efficace (inclusi procedure prestabilite per garantire scambi di informazioni tempestivi, accurati e riservati, comunicazioni efficaci e affidabili, capacità di risolvere tempestivamente domande e dubbi sugli scambi o sulle richieste di scambi e di gestire le disposizioni della Sezione 4 del presente Accordo) e (iii) la legislazione necessaria per richiedere alle Entità Rendicontanti di presentare il Report CbC;

Considerando che le Giurisdizioni si sono impegnate a discutere allo scopo di risolvere i casi di risultati economici indesiderati, anche per le singole imprese, in conformità al paragrafo 2 dell’Articolo 24 della Convenzione, nonché al paragrafo 1 della Sezione 6 del presente Accordo;

Considerando che le procedure amichevoli, ad esempio sulla base di una convenzione contro le doppie imposizioni conclusa tra le giurisdizioni delle Autorità competenti, rimangono applicabili nei casi in cui il Report CbC è stato scambiato sulla base del presente Accordo;

Considerando che le Autorità competenti delle giurisdizioni intendono concludere il presente Accordo, fatte salve le procedure legislative nazionali (se presenti) e fatte salve la riservatezza e le altre tutele previste dalla Convenzione, comprese le disposizioni che limitano l’uso delle informazioni scambiate ai sensi della stessa;

Le Autorità Competenti hanno concordato quanto segue:

SEZIONE 1
Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo, i seguenti termini hanno i seguenti significati:

  1. il termine “Giurisdizione” indica un paese o un territorio rispetto al quale la Convenzione è in vigore, sia tramite ratifica, accettazione o approvazione in conformità all’Articolo 28, sia tramite estensione territoriale in conformità all’Articolo 29, e che è firmatario del presente Accordo;
  2. il termine “Autorità Competente” indica, per la rispettiva Giurisdizione, le persone e le autorità elencate nell’Allegato B della Convenzione;
  3. il termine “Gruppo” indica un insieme di imprese collegate tramite proprietà o controllo tale che è tenuto a redigere bilanci consolidati ai fini della rendicontazione finanziaria secondo i principi contabili applicabili o sarebbe tenuta a farlo se i titoli azionari di una qualsiasi delle imprese fossero negoziati su una borsa valori pubblica;
  4. il termine “Gruppo MNE” indica qualsiasi Gruppo che (i) include due o più imprese la cui residenza fiscale è in giurisdizioni diverse, o include un’impresa che è residente ai fini fiscali in una giurisdizione ed è soggetta a tassazione rispetto all’attività svolta tramite una stabile organizzazione in un’altra giurisdizione, e (ii) non è un Gruppo MNE escluso;
  5. il termine “Gruppo MNE escluso” indica un Gruppo che non è tenuto a presentare un Report CbC sulla base del fatto che il fatturato consolidato annuo del Gruppo del periodo d’imposta immediatamente precedente il periodo d’imposta di rendicontazione, come dichiarato nel suo bilancio consolidato per tale precedente periodo d’imposta, è inferiore alla soglia definita nel diritto nazionale dalla Giurisdizione ed è coerente con il Rapporto del 2015, come eventualmente modificato a seguito della revisione del 2020 ivi contemplata;
  6. il termine “Entità Incorporata” indica (i) qualsiasi unità aziendale separata di un Gruppo MNE che è inclusa nei bilanci consolidati del Gruppo MNE ai fini della rendicontazione finanziaria, o che sarebbe inclusa se i titoli azionari in tale unità aziendale del Gruppo MNE fossero negoziati su una borsa valori pubblica; (ii) qualsiasi unità aziendale che è esclusa dai bilanci consolidati del Gruppo MNE esclusivamente per motivi di dimensione o sostanzialità; e (iii) qualsiasi stabile organizzazione di qualsiasi unità aziendale separata del Gruppo MNE inclusa in (i) o (ii) sopra, a condizione che l’unità aziendale prepari un bilancio separato per tale stabile organizzazione a fini di rendicontazione finanziaria, amministrativa, fiscale o di controllo di gestione interno;
  7. il termine “Entità Rendicontante” indica l’Entità Incorporata che, in virtù della legge nazionale, è tenuta a presentare un Report CbC per conto del Gruppo MNE;
  8. il termine “Report CbC” indica il Report Paese-per-Paese che l’Entità Rendicontante deve presentare annualmente in conformità alle leggi della sua giurisdizione di residenza fiscale con le informazioni richieste da segnalare ai sensi di tali leggi e che riflettono le voci ed il formato stabilito nella Rapporto del 2015, come eventualmente modificato a seguito della revisione del 2020 ivi contemplata;
  9. il termine “Rapporto del 2015” indica la relazione consolidata, intitolata Documentazione sui prezzi di trasferimento e rendicontazione Paese-per-Paese (Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting), sull’Azione 13 del Piano d’Azione OCSE/G20 sull’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili;
  10. il termine “Organismo di coordinamento” indica l’organismo di coordinamento della Convenzione che, ai sensi del paragrafo 3 dell’Articolo 24 della Convenzione, è composto da rappresentanti delle autorità competenti delle Parti della Convenzione;
  11. il termine “Segretariato dell’Organismo di coordinamento” indica il Segretariato dell’OCSE che, ai sensi del paragrafo 3 dell’Articolo 24 della Convenzione, fornisce supporto all’Organismo di coordinamento;
  12. il termine “Accordo in vigore” indica, per quanto riguarda due Autorità competenti, che entrambe le Autorità competenti hanno espresso la loro intenzione di scambiarsi automaticamente informazioni tra loro e hanno soddisfatto le altre condizioni stabilite nel paragrafo 2 della Sezione 8. Un elenco delle Autorità competenti tra cui è in vigore il presente Accordo deve essere pubblicato sul sito web dell’OCSE.

2. Per quanto riguarda l’applicazione in qualsiasi momento del presente Accordo da parte di un’Autorità Competente di una Giurisdizione, qualsiasi termine non altrimenti definito nel presente Accordo avrà, a meno che il contesto non lo richieda diversamente o le Autorità Competenti non concordino un significato comune (se consentito dalla legge nazionale), il significato che ha in quel momento ai sensi della legge della Giurisdizione che applica il presente Accordo, qualsiasi significato ai sensi delle leggi fiscali applicabili di tale Giurisdizione prevarrà sul significato attribuito al termine ai sensi di altre leggi di tale Giurisdizione.

SEZIONE 2
Scambio di informazioni in relazione ai gruppi multinazionali

1. Ai sensi delle disposizioni degli articoli 6, 21 e 22 della Convenzione, ciascuna Autorità Competente scambierà annualmente e in modo automatico i Report CbC ricevuti da ciascuna Entità Rendicontante residente ai fini fiscali nella propria giurisdizione con tutte le altre Autorità Competenti delle giurisdizioni in relazione alle quali è in vigore il presente accordo e in cui, sulla base delle informazioni nel Report CbC, una o più Entità Incorporate del gruppo multinazionale dell’Entità Rendicontante sono residenti ai fini fiscali o sono soggette ad imposta in relazione all’attività svolta tramite una stabile organizzazione.

2. Nonostante il paragrafo precedente, le Autorità Competenti delle Giurisdizioni che hanno indicato di essere elencate come giurisdizioni non-reciproche sulla base della loro notifica ai sensi del paragrafo 1 b) della Sezione 8 invieranno i Report CbC ai sensi del paragrafo 1, ma non riceveranno i Report CbC ai sensi del presente Accordo. Le Autorità Competenti delle Giurisdizioni che non sono elencate come Giurisdizioni non-reciproche invieranno e riceveranno le informazioni specificate nel paragrafo 1. Le Autorità Competenti, tuttavia, non invieranno tali informazioni alle Autorità Competenti delle Giurisdizioni incluse nel suddetto elenco di Giurisdizioni non-reciproche.

SEZIONE 3
Tempi e modalità dello scambio di informazioni

1. Ai fini dello scambio di informazioni della Sezione 2, verrà specificata la valuta degli importi contenuti nel Report CbC.

2. Per quanto riguarda il paragrafo 1 della Sezione 2, un Report CbC deve essere scambiato per primo, per quanto riguarda il periodo d’imposta del Gruppo MNE che inizia alla data indicata dall’Autorità Competente nella notifica ai sensi del paragrafo 1a) della Sezione 8, il prima possibile e non oltre 18 mesi dall’ultimo giorno di tale periodo d’imposta. Nonostante quanto sopra, un Report CbC deve essere scambiato solo se il presente Accordo è in vigore per entrambe le Autorità Competenti ed è in vigore una legislazione che richieda la presentazione di un Report CbC nelle rispettive Giurisdizioni per quanto riguarda il periodo d’imposta a cui si riferisce il Report CbC e che è coerente con l’ambito di scambio previsto nella Sezione 2.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, il Report CbC deve essere scambiato il prima possibile e non oltre 15 mesi dall’ultimo giorno del periodo d’imposta del Gruppo MNE a cui si riferisce il Report CbC.

4. Le Autorità Competenti scambieranno automaticamente i Report CbC tramite uno schema comune in Extensible Markup Language (XML).

5. Le Autorità Competenti lavoreranno e concorderanno uno o più metodi per la trasmissione elettronica dei dati, compresi gli standard di crittografia, al fine di massimizzare la standardizzazione e ridurne al minimo le complessità e i costi e notificheranno al Segretariato dell’Organismo di coordinamento tali metodi di trasmissione e crittografia standardizzati.

SEZIONE 4
Collaborazione in materia di conformità e applicazione

Un’Autorità Competente comunicherà all’altra Autorità Competente se ha motivo di credere, in relazione a un’Entità Rendicontante residente ai fini fiscali nella Giurisdizione dell’altra Autorità Competente, che un errore possa aver portato alla segnalazione di informazioni errate o incomplete o che vi sia una non conformità da parte di un’Entità Rendicontante rispetto al suo obbligo di presentare il Report CbC. L’Autorità Competente che riceve tale comunicazione adotterà le appropriate misure disponibili ai sensi della sua legislazione nazionale per affrontare gli errori o la non conformità descritti nella comunicazione.

SEZIONE 5
Riservatezza, tutela dei dati e uso appropriato

1. Tutte le informazioni scambiate sono soggette alle norme di riservatezza e alle altre tutele previste dalla Convenzione, comprese le disposizioni che limitano l’uso delle informazioni scambiate.

2. Oltre alle restrizioni di cui al paragrafo 1, l’uso delle informazioni sarà ulteriormente limitato agli usi consentiti descritti nel presente paragrafo. In particolare, le informazioni ricevute tramite il Report CbC saranno utilizzate per valutare i rischi correlati ai prezzi di trasferimento di alto livello, all’erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili e, ove appropriato, per analisi economiche e statistiche. Le informazioni non saranno utilizzate in sostituzione di un’analisi dettagliata dei prezzi di trasferimento di singole transazioni basata su un’analisi funzionale e di comparabilità complete. Si riconosce che le informazioni nel Report CbC di per sé non costituiscono una prova conclusiva che i prezzi di trasferimento siano o meno appropriati e, di conseguenza, le rettifiche dei prezzi di trasferimento non potranno essere basate sul Report CbC. Le rettifiche inappropriate in violazione di questo paragrafo effettuate dalle Amministrazioni fiscali locali saranno ammesse in qualsiasi procedimento dell’Autorità Competente. Nonostante quanto sopra, non vi è alcun divieto di utilizzare i dati del Report CbC come base per effettuare ulteriori indagini sugli accordi sui prezzi di trasferimento del Gruppo MNE o su altre questioni fiscali nel corso di una verifica fiscale e, di conseguenza, possono essere apportati opportune rettifiche al reddito imponibile di un’Entità Incorporata.

3. Nella misura consentita dalla legge applicabile, un’Autorità Competente notificherà immediatamente al Segretariato dell’Organismo di coordinamento qualsiasi caso di inosservanza dei paragrafi 1 e 2 della presente Sezione, comprese eventuali azioni correttive, nonché qualsiasi misura adottata in relazione all’inosservanza dei paragrafi sopra menzionati. Il Segretariato dell’Organismo di coordinamento notificherà la circostanza a tutte le Autorità Competenti rispetto alle quali è in vigore il presente Accordo con la prima Autorità Competente menzionata.

SEZIONE 6
Consultazioni

1. Nel caso in cui, a seguito di ulteriori indagini basate sui dati contenuti nel Report CbC, una rettifica del reddito imponibile di un’Entità Incorporata porti a risultati economici indesiderati, incluso il caso in cui tali risultati si verifichino per un’attività specifica, le Autorità Competenti delle Giurisdizioni in cui risiedono le Entità Incorporate interessate si consulteranno e discuteranno tra loro allo scopo di risolvere il caso.

2. Se dovessero sorgere difficoltà nell’attuazione o nell’interpretazione del presente Accordo, un’Autorità Competente può richiedere consultazioni con una o più Autorità Competenti per sviluppare misure appropriate per garantire che il presente Accordo venga rispettato. In particolare, un’Autorità Competente si consulterà con l’altra Autorità Competente, prima che la prima Autorità Competente menzionata determini che vi è un fallimento sistemico nello scambio dei Report CbC con l’altra Autorità Competente. Qualora la prima Autorità Competente menzionata adotti tale determinazione, ne darà comunicazione al Segretariato dell’Organismo di coordinamento che, dopo aver informato l’altra Autorità Competente interessata, ne darà comunicazione a tutte le Autorità Competenti. Nella misura consentita dalla legge applicabile, ciascuna Autorità Competente può, se lo desidera anche tramite il Segretariato dell’Organismo di coordinamento, coinvolgere altre Autorità Competenti per le quali è in vigore il presente Accordo al fine di trovare una risoluzione accettabile alla questione.

3. L’Autorità Competente che ha richiesto le consultazioni ai sensi del paragrafo 2 assicura, ove opportuno, che il Segretariato dell’Organismo di coordinamento venga informato di tutte le conclusioni raggiunte e delle misure sviluppate, inclusa la mancanza di tali conclusioni o misure, e il Segretariato dell’Organismo di coordinamento notificherà a tutte le Autorità Competenti, anche a quelle che non hanno partecipato alle consultazioni, tali conclusioni o misure. Non devono essere fornite informazioni specifiche per il contribuente, comprese le informazioni che rivelerebbero l’identità del contribuente coinvolto.

SEZIONE 7
Modifiche

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso scritto di tutte le Autorità Competenti per le quali è in vigore l’Accordo. Salvo diverso accordo tra le Autorità Competenti, tali modifiche sono effettive dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dalla data dell’ultima firma di tale consenso scritto.

SEZIONE 8
Termine dell’accordo

1. Un’Autorità Competente deve comunicare, al momento della firma del presente Accordo o immediatamente dopo, una notifica al Segretariato dell’Organismo di coordinamento:

  1. che nella sua Giurisdizione sono in vigore le leggi necessarie per richiedere alle Entità Rendicontanti di presentare un Report CbC e che la Sua giurisdizione richiederà la presentazione di Report CbC in relazione ai periodi d’imposta delle Entità Rendicontanti che iniziano alla data indicata nella notifica o successivamente;
  2. se la Giurisdizione deve essere inclusa nell’elenco delle Giurisdizioni non-reciproche;
  3. uno o più metodi per la trasmissione elettronica dei dati, inclusa la crittografia utilizzata;
  4. che è in possesso del quadro giuridico e dell’infrastruttura necessari per garantire gli standard di riservatezza e tutela dei dati richiesti in conformità con l’articolo 22 della Convenzione e il paragrafo 1 e la Sezione 5 del presente Accordo, nonché la dichiarazione sull’uso appropriato delle informazioni contenute nei Report CbC come descritto nel paragrafo 2 della Sezione 5 del presente Accordo, allegando il questionario sulla riservatezza e tutela dei dati Allegato al presente Accordo compilato; e
  5. che include (i) un elenco delle Giurisdizioni di Autorità Competenti rispetto alle quali intende far entrare in vigore il presente Accordo, seguendo le procedure legislative nazionali per l’entrata in vigore (se presenti) o (ii) una dichiarazione dell’Autorità Competente che intende far entrare in vigore il presente Accordo con tutte le altre Autorità Competenti che forniscono una notifica ai sensi del paragrafo 1 e) della Sezione 8.

Le Autorità Competenti devono notificare tempestivamente al Segretariato dell’Organismo di coordinamento ogni modifica successiva da apportare a uno qualsiasi dei contenuti della comunicazione sopra menzionata.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore tra due Autorità Competenti alla data successiva tra le seguenti: (i) la data in cui la seconda delle due Autorità Competenti ha fornito una notifica al Segretariato dell’Organismo di coordinamento ai sensi del paragrafo 1 che include la Giurisdizione dell’altra Autorità Competente ai sensi del sottoparagrafo 1e) e (ii) la data in cui la Convenzione è entrata in vigore ed è in vigore per entrambe le Giurisdizioni.

3. Il Segretariato dell’Organismo di coordinamento manterrà un elenco, pubblicato sul sito web dell’OCSE, delle Autorità Competenti che hanno firmato l’Accordo e tra quali è in vigore. Inoltre, il Segretariato dell’Organismo di coordinamento pubblicherà le informazioni fornite dalle Autorità Competenti ai sensi dei sottoparagrafi 1a) e b) sul sito web dell’OCSE.

4. Le informazioni fornite ai sensi dei sottoparagrafi da 1 c) a 1 e) saranno rese disponibili ad altri firmatari previa richiesta scritta da inviare al Segretariato dell’Organismo di coordinamento.

5. Un’Autorità Competente può sospendere temporaneamente lo scambio di informazioni ai sensi del presente accordo, comunicandolo per iscritto ad un’altra Autorità Competente di aver determinato che vi è o vi è stata una significativa inadempienza da parte della seconda Autorità Competente nell’ambito presente Accordo. Prima di prendere tale determinazione, la prima Autorità Competente deve consultarsi con l’altra Autorità Competente. Ai fini del presente paragrafo, con “significativa inadempienza” deve intendersi l’inadempienza connessa agli obblighi dei paragrafi 1 e 2 della sezione 5 e del paragrafo 1 della sezione 6 del presente Accordo e/o le corrispondenti disposizioni della Convenzione, nonché la mancata fornitura da parte dell’Autorità Competente di informazioni tempestive o adeguate come richiesto dal presente Accordo. La sospensione avrà effetto immediato e durerà finché la seconda Autorità Competente menzionata non stabilirà in modo accettabile per entrambe le Autorità Competenti che non vi è stata alcuna significativa inadempienza o che la seconda Autorità Competente menzionata ha adottato misure pertinenti che affrontano la significativa inadempienza. Nella misura consentita dalla legge applicabile, entrambe le Autorità Competenti possono, se lo desiderano anche tramite il Segretariato dell’Organismo di coordinamento, coinvolgere altre Autorità Competenti per le quali è in vigore il presente Accordo al fine di trovare una risoluzione accettabile al problema.

6. Un’Autorità Competente può terminare la propria partecipazione al presente Accordo, o rispetto a una specifica Autorità Competente, inviando un preavviso di risoluzione per iscritto al Segretariato dell’Organismo di coordinamento. Tale risoluzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di 12 mesi dalla data della notifica di risoluzione. In caso di risoluzione, tutte le informazioni precedentemente ricevute ai sensi del presente Accordo rimarranno riservate e soggette ai termini della Convenzione.

SEZIONE 9
Segretariato dell’Organismo di coordinamento

Salvo quanto diversamente previsto nell’Accordo, il Segretariato dell’Organismo di coordinamento notificherà a tutte le Autorità Competenti tutte le notifiche ricevute ai sensi del presente Accordo ed invierà un avviso a tutti i firmatari dell’Accordo quando una nuova Autorità Competente firmerà l’Accordo. Fatto in inglese e in francese, entrambi i testi sono ugualmente autentici.

Allegato all’Accordo – Questionario sulla riservatezza e tutela dei dati

[…omissis…]