La definizione di stabile organizzazione (SO) inclusa nei trattati fiscali è fondamentale per determinare se un’impresa non residente debba pagare le imposte sui redditi in un altro Stato. Per evitare l’uso di alcune comuni strategie comuni di evasione fiscale che sono state utilizzate per eludere la definizione di SO esistente, la Relazione “Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status” (Action 7 Report, OECD 2015) ha raccomandato modifiche alla definizione di SO nell’articolo 5 del Modello di Convenzione Fiscale dell’OCSE, ampiamente utilizzato come base per la negoziazione dei trattati fiscali, a seguito del lavoro sull’Azione 7 del Piano d’Azione BEPS.

In particolare, tale relazione contiene modifiche per contrastare le modalità di gestione attraverso le quali un’impresa non residente effettua vendite in una giurisdizione attraverso un commissionario o un agente dipendente che non conclude formalmente i contratti nella giurisdizione, evitando così la tassazione nella giurisdizione pur avendo un nesso di tipo economico che giustificherebbe il riconoscimento di una presenza imponibile. La relazione include anche modifiche per prevenire lo sfruttamento delle specifiche eccezioni alla definizione di SO prevista dall’art. 5, paragrafo 4 del Modello di Convenzione Fiscale dell’OCSE (2014), una questione particolarmente rilevante nel caso delle imprese dell’economia digitale. Queste modifiche sono state incorporate nell’articolo 5 come parte dell’aggiornamento del 2017 del Modello di Convenzione Fiscale dell’OCSE.

Per quanto riguarda le regole di attribuzione degli utili, la relazione conclude che le modifiche alla definizione di SO di cui all’articolo 5 del Modello di Convenzione Fiscale dell’OCSE non richiedevano modifiche sostanziali alle norme e alle linee guida esistenti sull’attribuzione dei profitti alle SO a norma dell’articolo 7 del Modello di Convenzione Fiscale dell’OCSE. Tuttavia, la relazione ha imposto lo sviluppo di ulteriori linee guida su come le vigenti norme dell’articolo 7 debbano applicarsi alle SO risultanti dalle modifiche introdotte dalla relazione (in particolare per le SO al di fuori del settore finanziario), tenendo conto delle linee guida rivisitate contenute nella Relazione “Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation” (Action 8-10 Report, OECD 2015).

Con questo mandato, il Comitato per gli Affari Fiscali ha emesso due bozze di discussione pubblica sull’attribuzione dei profitti alle SO (nel luglio 2016 e nel giugno 2017). Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sulle ulteriori linee guida proposte in merito all’applicazione delle norme di cui all’articolo 7 del Modello di Convenzione Fiscale dell’OCSE alle SO risultanti dalle modifiche all’articolo 5 del Modello di Convenzione Fiscale dell’OCSE.

Le linee guida contenute in questa relazione, che è stata preparata considerando le osservazioni ricevute, stabilisce principi generali di livello elevato nei paragrafi 1-10 e principi per l’attribuzione degli utili alle SO nelle circostanze affrontate dalla Relazione sull’Azione 7 nei paragrafi 26-44. È importante sottolineare che i paesi concordano sul fatto che questi principi sono pertinenti e applicabili nell’attribuire i profitti alle SO.

In particolare, queste ulteriori linee guida riguardano le SO derivanti dall’articolo 5, paragrafo 5, compresi esempi di una struttura del commissionario per la vendita di merci, una struttura di vendita di pubblicità online e una struttura di appalto. Comprende inoltre linee guida aggiuntive relative alle SO create a seguito delle modifiche all’articolo 5, paragrafo 4, e fornisce un esempio sull’attribuzione degli utili alle SO derivanti dalla regola anti-frammentazione di cui all’articolo 5, paragrafo 4.1.