Raccomandazione 2 1. Diniego di esenzione del dividendo per i pagamenti deducibili Al fine di prevenire i risultati di D/NI nell’ambito di uno strumento finanziario, l’esenzione per il dividendo prevista come sollievo contro la doppia imposizione economica non dovrebbe essere concessa ai sensi del diritto interno nella misura in cui il pagamento del dividendo sia deducibile dal pagatore. Allo stesso modo, le giurisdizioni dovrebbero prendere in considerazione l’adozione di simili restrizioni per gli altri tipi di agevolazioni concesse per alleviare la doppia imposizione economica sui profitti sottostanti. 2. Restrizione ai crediti fiscali esteri nell’ambito di un trasferimento ibrido Al fine di prevenire la duplicazione di crediti d’imposta in caso di trasferimento ibrido, qualsiasi giurisdizione che conceda un’esenzione fiscale per la ritenuta alla fonte operata su un pagamento effettuato nell’ambito di un trasferimento ibrido dovrebbe limitare il vantaggio di tale sollievo in proporzione al reddito netto tassabile del contribuente facente parte dell’accordo. 3. Ambito di applicazione della regola Non esiste alcuna limitazione per quanto riguarda la portata di queste raccomandazioni. |
Panoramica
103. La Raccomandazione 2 stabilisce due raccomandazioni specifiche per modificare il trattamento fiscale degli strumenti finanziari transfrontalieri:
- secondo la Raccomandazione 2.1, la relazione raccomanda che i paesi non concedano un’esenzione per il dividendo o un’equivalente agevolazione fiscale per pagamenti che sono considerati deducibili dal pagatore;
- secondo la Raccomandazione 2.2, la relazione raccomanda di limitare la capacità di un contribuente di richiedere il riconoscimento di un credito d’imposta estero sugli strumenti detenuti ma soggetti ad un trasferimento ibrido.
104. Piuttosto che semplicemente adeguare il trattamento fiscale di un pagamento per allinearlo alle conseguenze fiscali in un’altra giurisdizione, lo scopo di queste raccomandazioni va ulteriormente cercato nell’adeguare il trattamento di tali strumenti ai risultati delle politiche fiscali che si applicano generalmente agli stessi strumenti in un contesto interamente nazionale.
105. Le modifiche legislative nazionali necessarie per l’attuazione della Raccomandazione 2 dipenderanno dallo stato attuale del diritto interno di un paese. Esistono diversi modi per limitare i benefici dei sollievi alla doppia imposizione fiscale e queste raccomandazioni indicano solo i risultati raccomandati piuttosto che specificare come tali modifiche dovrebbero essere attuate.
Raccomandazione 2.1 – Diniego di esenzione del dividendo per i pagamenti deducibili
106. L’obiettivo di un’esenzione per il dividendo è generalmente quello di evitare la doppia imposizione di un reddito al livello degli azionisti su un reddito già soggetto a imposta a livello di entità. La Raccomandazione 2.1 raccomanda che le giurisdizioni che forniscano ai contribuenti un’esenzione per i dividendi, come meccanismo di sollievo dalla doppia imposizione economica sui profitti delle imprese, non estendano tale esenzione a pagamenti che non hanno generato imposte a livello di entità.
107. L’applicazione della presente raccomandazione è riportata nell’Esempio 1.1. In questo esempio un contribuente prende in prestito denaro nell’ambito di un prestito fruttifero di interessi da un contribuente correlato in un’altra giurisdizione. All’emittente del prestito è concessa una deduzione per l’interesse pagato mentre il titolare tratterà il pagamento come un dividendo. Eventuali disallineamenti nei risultati fiscali vengono tuttavia eliminati se la giurisdizione del beneficiario impedisce a quest’ultimo di trarre vantaggio dall’esenzione di un dividendo a fronte di un pagamento che è deducibile in base alle leggi della giurisdizione del pagatore. Esiti simili sono identificati nell’Esempio 1.2, nell’Esempio 1.3 e nell’Esempio 1.4.
La raccomandazione si estende ad altri tipi di sollievo per i dividendi
108. La raccomandazione 2.1 incoraggia inoltre i paesi a prendere in considerazione l’introduzione di restrizioni sulla disponibilità di altri tipi di sollievo dalla doppia imposizione fiscale per i dividendi. L’Esempio 1.3 illustra l’applicazione potenziale della raccomandazione su un dividendo deducibile soggetto ad una aliquota ridotta. L’Esempio 1.4 illustra l’applicazione della raccomandazione su un pagamento idoneo a generare un sottostante credito d’imposta estero e l’Esempio 2.1 illustra l’eventuale applicazione della raccomandazione ad un pagamento idoneo a generare un credito d’imposta nazionale.
La raccomandazione si applica solo ai pagamenti qualificati come dividendi
109. La raccomandazione riguarda solo i pagamenti che altrimenti sarebbero stati qualificati per un’esenzione del dividendo o un equivalente sgravio fiscale e non si occupa di altri tipi di non inclusione (ad esempio un pagamento che viene considerato come un reddito di capitale nell’ambito di una partecipazione azionaria). Questo principio è illustrato nell’Esempio 1.13 dove un contribuente tratta un prestito dalla sua controllante come se fosse emesso a un prezzo scontato e accantona tale sconto come spesa per la durata del prestito. La giurisdizione della controllante, tuttavia, non applica lo stesso trattamento contabile della giurisdizione della controllata e tratta tutti i pagamenti sullo strumento come rimborso del prestito o rendimento azionario. Una regola che limiti il sollievo dalla doppia imposizione fiscale sui pagamenti di dividendi deducibili non si applica ai fatti di tale esempio, in quanto il pagamento non è considerato un dividendo secondo le leggi nazionali della giurisdizione del beneficiario.
La raccomandazione si applica solo ai dividendi deducibili dall’emittente
110. Nel determinare se un dividendo sia deducibile ai fini della Raccomandazione 2.1, un contribuente si interesserà generalmente allo strumento in base al quale è stato effettuato il pagamento e se l’emittente di tale strumento aveva diritto ad una deduzione per tale pagamento. Il fatto che un dividendo inneschi una deduzione in un’altra giurisdizione per un altro contribuente a causa dell’esistenza di una struttura ibrida o nell’ambito di un trasferimento ibrido, in genere non innesca una negazione dell’esenzione del dividendo nella giurisdizione del beneficiario.
111. Questo principio è illustrato nell’Esempio 1.31 dove il pagamento di un dividendo sulle azioni oggetto di un pronti contro termine determina una deduzione per la controparte del pronti contro termine in una terza giurisdizione. Il pagamento, però, non innesca una deduzione per l’emittente delle azioni sicché le modifiche raccomandate alla normativa nazionale dalla Raccomandazione 2.1 non sono previste per limitare il diritto del titolare ad un’esenzione sul dividendo. Il principio è ulteriormente illustrato nell’Esempio 1.23 in cui un’entità ibrida prende in prestito denaro da una persona correlata nella stessa giurisdizione nell’ambito di uno strumento che viene considerato come capitale secondo il diritto nazionale. Il pagamento dell’entità ibrida è considerato come non deducibile a fini locali, ma il pagamento nell’ambito dello strumento finanziario è considerato deducibile in base alle leggi della giurisdizione della persona correlata. La Raccomandazione 2.1 non dovrebbe prevedere di limitare il diritto del titolare ad un’esenzione sul dividendo poiché il pagamento nell’ambito dello strumento finanziario ibrido non provoca una deduzione per l’emittente delle azioni.
Raccomandazione 2.2 – Restrizione ai crediti fiscali esteri nell’ambito di un trasferimento ibrido
112. Un trasferimento ibrido sfrutta le differenze nelle regole per attribuire un reddito da un’attività finanziaria di due paesi con l’effetto che lo stesso pagamento è trattato come derivato contemporaneamente da diversi contribuenti residenti in diverse giurisdizioni. Poiché esiste solo un pagamento sottostante, tuttavia, il beneficio economico di tale pagamento sarà condiviso tra le parti nell’ambito delle condizioni contrattuali del trasferimento ibrido. La Raccomandazione 2.2 stabilisce una regola che allinea le norme per la concessione di credito d’imposta estero al vantaggio economico del pagamento condiviso nell’ambito del trasferimento ibrido. Tale norma lo fa limitando l’importo del credito in proporzione all’importo netto tassabile del contribuente definito nell’ambito dell’accordo.
113. L’applicazione della presente raccomandazione è riportata nell’Esempio 2.2. In questo esempio, un contribuente prende in prestito titoli nell’ambito di un accordo che generalmente include l’obbligo di effettuare “pagamenti di rendimenti” al prestatore su qualsiasi importo versato sui titoli sottostanti durante il periodo del prestito. Un trasferimento ibrido sorge perché il prestatore è considerato come colui che continua a ricevere pagamenti sui titoli sottostanti. Il mutuatario, tuttavia, considera sé stesso come colui che riceve il pagamento sull’attività sottostante e gli è concessa una deduzione per i pagamenti di rendimenti effettuati al prestatore. Il trasferimento ibrido consente inoltre a entrambe le parti di richiedere un credito d’imposta per la ritenuta alla fonte sul pagamento che ha l’effetto di ridurre il loro carico fiscale effettivo nell’ambito dello strumento. Limitando l’ammontare del credito in proporzione all’importo netto tassabile del contribuente nell’ambito dell’accordo, il trattamento fiscale viene allineato con il trattamento fiscale di un’operazione di finanziamento non ibrida.
Raccomandazione 2.3 – Ambito di applicazione della regola
114. La relazione raccomanda ai paesi che applicano le Raccomandazioni 2.1 e 2.2 di negare il beneficio dell’esenzione o del credito d’imposta senza alcuna qualificazione per quanto riguarda l’ambito.