Raccomandazione 10
1. Definizione generale
Un accordo strutturato è un qualsiasi accordo in cui il disallineamento da ibridi è valutato nelle condizioni contrattuali dell’accordo o i fatti e le circostanze (incluse le condizioni contrattuali) dell’accordo indicano che è stato progettato per produrre un disallineamento da ibridi.
2. Esempi specifici di accordi strutturati
I fatti e le circostanze indicano che un accordo è stato progettato per produrre un disallineamento da ibridi se includono uno dei seguenti:
a. un accordo è stato progettato o fa parte di un piano per creare un disallineamento da ibridi;
b. un accordo comprende una condizione contrattuale, una fase o una transazione utilizzati al fine di creare un disallineamento da ibridi;
c. un accordo commercializzato, in tutto o in parte, come prodotto fiscalmente avvantaggiato in cui parte o tutti i vantaggi fiscali derivano dal disallineamento da ibridi; d. un accordo commercializzato principalmente verso contribuenti in una giurisdizione in cui si verifica il disallineamento da ibridi;
e. un accordo che contiene caratteristiche che alterano le condizioni contrattuali dell’accordo, incluso un rendimento in retrocessione nel caso in cui il disallineamento da ibridi non sia più disponibile; o
f. un accordo che produrrebbe un rendimento negativo in assenza del disallineamento da ibridi.
3. Quando il contribuente non è parte di un accordo strutturato
Un contribuente non sarà considerato come parte di un accordo strutturato se né il contribuente né alcun membro dello stesso gruppo di controllo avrebbe potuto ragionevolmente presumere di essere a conoscenza del disallineamento da ibridi e di non condividere il valore del beneficio fiscale derivante dal disallineamento da ibridi.

Panoramica

318. Le regole dei disallineamenti da ibridi si applicano a qualsiasi soggetto che sia parte di un accordo strutturato. Lo scopo della definizione di accordo strutturato è quello di isolare quei contribuenti che stipulano accordi che sono stati progettati per produrre un disallineamento dei risultati fiscali, garantendo al contempo ai contribuenti di non dover effettuare aggiustamenti in base alla regola nelle circostanze in cui il contribuente non è a conoscenza del disallineamento e non ne trae alcun beneficio.

319. Il test per stabilire se un accordo è strutturato è di natura oggettiva. Si applica, indipendentemente dalle intenzioni delle parti, ogni volta che i fatti e le circostanze indichino ad un osservatore obiettivo che l’accordo è stato progettato per produrre un disallineamento nei risultati fiscali. La regola degli accordi strutturati si domanda se il disallineamento è stato valutato nelle condizioni contrattuali dell’accordo o se la struttura del contratto e i fatti e le circostanze di contorno indicano che il disallineamento dei risultati fiscali era una caratteristica prevista dell’accordo. Il test identifica una serie di fattori non esaustivi che indicano quando un accordo deve essere considerato “strutturato”.

320. La definizione di accordo strutturato non si applica ad un contribuente che non è parte dell’accordo. Un soggetto sarà parte di un accordo quando quella persona avrà un coinvolgimento sufficiente nella progettazione dell’accordo per capire come è stato strutturato e quali potrebbero essere i suoi effetti fiscali. Un soggetto non sarà parte di un accordo strutturato, tuttavia, se quel soggetto (o qualsiasi altro membro del gruppo di controllo) non beneficia, e non si poteva ragionevolmente presumere che fosse a conoscenza, del disallineamento derivante dall’accordo strutturato.

Raccomandazione 10.1 – Definizione generale

321. La Raccomandazione 10.1 stabilisce la definizione generale di “accordo strutturato”. Il test è di natura oggettiva. Si basa su ciò che può essere ragionevolmente concluso dalle condizioni contrattuali dell’accordo e dai fatti e dalle circostanze di contorno. Se il beneficio fiscale del disallineamento è valutato nell’accordo o se una persona ragionevole, esaminando i termini dell’accordo, giungerebbe alla conclusione che è stato progettato per progettare un disallineamento nei risultati fiscali, allora l’accordo dovrebbe essere ricompreso nella definizione indipendentemente dalla reale intenzione o comprensione del contribuente al momento di stipulare tale accordo. Il fatto che un accordo sia strutturato, tuttavia, non significa che ogni soggetto su cui ricadono le conseguenze fiscali di tale accordo debba esserne considerato parte (si veda la successiva Raccomandazione 10.3).

Definizione di accordo

322. La definizione di accordo includerà una serie di accordi separati che fanno tutti parte dello stesso piano o intesa e comprenderanno tutte le fasi e le transazioni con cui tale piano o intesa è attuato. Quando si esamina se un disallineamento ibrido è stato “valutato nelle condizioni contrattuali dell’accordo” o se i fatti e le circostanze “indicano che [l’accordo] è stato progettato per produrre un disallineamento”, i contribuenti e le amministrazioni fiscali dovrebbero guardare all’intero accordo piuttosto che semplicemente alla transazione che dà luogo al disallineamento nei risultati fiscali.

Valutazione nei termini dell’accordo

323. Il disallineamento da ibridi verrà valutato nelle condizioni contrattuali dell’accordo se il disallineamento è stato preso in considerazione nel calcolo del rendimento nell’ambito dell’accordo. Il test prende in considerazione i termini effettivi dell’accordo, poiché ne influenzano il rendimento e, come concordato tra le parti, per determinare se il prezzo della transazione è diverso da quello che sarebbe stato concordato se il disallineamento non si fosse verificato. Si tratta di un test legale e fattuale che considera solo le condizioni contrattuali dell’accordo stesso e l’allocazione del rischio e del rendimento previsti dall’accordo piuttosto che prendere in considerazione altri fattori endogeni come la relazione tra le parti o le circostanze nelle quali è stato stipulato l’accordo. Il test non dovrebbe, ad esempio, prendere in considerazione il corrispettivo pagato da un contribuente per acquisire uno strumento finanziario ibrido a meno che lo strumento non sia emesso e venduto come parte dello stesso accordo.

324. L’Esempio 10.1 illustra una situazione in cui il disallineamento da ibridi può essere descritto come “valutata nei termini dell’accordo”. In tale esempio il contribuente sottoscrive uno strumento finanziario ibrido che prevede ciò che altrimenti sarebbe considerato un tasso di rendimento di mercato meno un importo che è calcolato facendo riferimento al risparmio fiscale del titolare sullo strumento. In questo caso l’esempio conclude che il disallineamento dei risultati fiscali è valutato nei termini dello strumento e che, di conseguenza, l’accordo è un accordo strutturato.

325. Il prezzo dell’accordo include più del semplice rendimento nell’ambito della transazione che dà origine al disallineamento da ibridi. L’Esempio 10.2 descrive una situazione in cui i prestiti back-to-back sono strutturati attraverso un intermediario non correlato al fine di produrre un disallineamento da ibridi. In questo esempio, il beneficio fiscale derivante dall’accordo di disallineamento da ibridi viene restituito alla società capogruppo sotto forma di un tasso di interesse superiore al valore di mercato. In tal caso, le conseguenze fiscali del disallineamento da ibridi dell’accordo che include il finanziamento back-to-back saranno considerate come valutate nei termini dell’accordo sotto forma di un tasso di interesse del prestito superiore al valore di mercato.

Fatti e circostanze dell’accordo

326. Il test dei fatti e delle circostanze è un test più ampio che guarda al rapporto tra le parti, alle circostanze nelle quali è stato stipulato l’accordo, alle fasi e alle transazioni che sono state intraprese per mettere in atto l’accordo, alle condizioni contrattuali dell’accordo stesso e ai benefici economici e commerciali della transazione al fine di determinare se l’accordo può essere definito come “progettato per produrre un disallineamento da ibridi”. Il fatto che un accordo produca anche una combinazione di vantaggi fiscali e commerciali non impedisce che l’accordo sia considerato come strutturato se un osservatore obiettivo e ben informato concludesse che parte della progettazione dell’accordo era di generare un disallineamento da ibridi.

327. La Raccomandazione 10.2 stabilisce un elenco di fattori che indicano l’esistenza di un accordo strutturato. Questi fattori non sono esclusivi o esaustivi e potrebbero esserci altri fattori in un accordo che porterebbero un osservatore obiettivo a concludere che l’accordo è stato progettato per produrre un disallineamento nei risultati fiscali.

328. Il test dei fatti e delle circostanze potrebbe, ad esempio, tenere conto di qualsiasi relazione tra le parti che renda più probabile che sia un accordo strutturato. Ad esempio, nell’Esempio 1.36, due contribuenti sono azionisti comuni di una terza società. Un azionista trasferisce un’obbligazione emessa dalla controllata all’altro azionista. Questo trasferimento solleva la società controllata dalla responsabilità in base alla regola degli strumenti finanziari ibridi. Il fatto che le parti del trasferimento fossero entrambi investitori nell’emittente e il fatto che l’operazione avesse l’effetto di sollevare l’emittente da una passività fiscale imminente dovrebbe essere preso in considerazione nel valutare se l’accordo sia stato concepito per produrre un disallineamento nei risultati fiscali.

Raccomandazione 10.2 – Esempi specifici di accordi strutturati

329. L’elenco di fattori nella Raccomandazione 10.2 dovrebbe essere usato come guida per i contribuenti e le amministrazioni fiscali per tipizzare transazioni e attività che porteranno alla conclusione di un accordo di disallineamento da ibridi all’interno della definizione di accordo strutturato. In molti casi è possibile che più di uno dei fattori sia presente nello stesso accordo.

L’accordo è stato progettata o è parte di un piano per produrre un disallineamento

330. Un accordo farà parte di un piano per produrre un disallineamento da ibridi nel caso in cui un soggetto con un coinvolgimento materiale o consapevole della progettazione dell’accordo (come ad esempio un consulente fiscale) abbia identificato, prima dell’entrata in vigore dell’accordo, che causerà dei disallineamenti nei risultati fiscali. Questo elemento sarà presente se è stata fornita una consulenza scritta o verbale in relazione all’accordo, o vi siano documenti prodotti prima dell’entrata in vigore dell’accordo, che indicano che la transazione darà origine ad un disallineamento. Questo fattore assicura che se un contribuente venga avvisato della presenza di un disallineamento da ibridi, allora l’accordo sarà un accordo strutturato.

331. L’esempio di un accordo strutturato che fa parte di un piano per produrre un disallineamento è illustrato nell’Esempio 1.31. In questo esempio una società desidera prendere in prestito denaro da un soggetto non collegato. Il mutuante suggerisce di strutturare il prestito come un’operazione di pronti contro termine al fine di garantire un costo fiscale inferiore alle parti dell’accordo. I fatti dell’accordo indicano, quindi, che è stato progettato per produrre un disallineamento. Inoltre, come indicato nell’esempio, strutturare il prestito in questo modo può comportare un costo per il finanziamento inferiore per il mutuatario, il che significa che il disallineamento è stato valutato nei termini dell’accordo.

332. Nell’Esempio 10.2 un consulente fiscale consiglia ad una società di prestare denaro con uno strumento finanziario ibrido ad una controllata attraverso un intermediario non collegato al fine di evitare l’effetto del test della parte correlata in base alla regola degli strumenti finanziari ibridi. In questo caso l’accordo è stato progettata per evitare l’operatività della regola al fine di produrre un disallineamento nei risultati fiscali e l’accordo può quindi essere definito come progettato per produrre un disallineamento da ibridi.

L’accordo incorpora una condizione, una fase o una transazione per creare un disallineamento

333. Un accordo sarà strutturato se incorpora una condizione, una fase o una transazione che è stata inserita nell’accordo per ottenere un disallineamento da ibridi. Una condizione, una fase o una transazione saranno considerati come inseriti in un accordo per produrre un disallineamento tra i risultati fiscali se tale disallineamento non si sarebbe verificato in assenza di tale condizione, fase o transazione, e laddove non vi sia stato alcun motivo economico, commerciale o di altro tipo per inserire tale condizione nell’accordo o intraprendere tale fase o transazione. La valutazione dello scopo di una transazione dovrebbe tenere conto di altre ragionevoli alternative che avrebbero raggiunto lo stesso effetto senza innescare un disallineamento nei risultati fiscali. Questo fattore assicura che un contribuente non si impegni per creare un disallineamento da ibridi. I fattori elencati nella Raccomandazione 10.2 non limitano l’ambito della definizione generale della Raccomandazione 10.1 in modo che un disallineamento da ibridi debba ancora essere considerato come strutturato anche se ogni fase della transazione ha una giustificazione extrafiscale se è ragionevole concludere che parte della progettazione generale dell’accordo era di generare un disallineamento da ibridi.

334. L’applicazione di questo fattore è discussa nell’Esempio 10.2 dove una società fa sì che la sua controllata stipuli uno strumento finanziario ibrido con un intermediario non collegato al fine di evitare l’operatività del test della parte correlata in base alle regole dei disallineamenti da ibridi. In tal caso l’intermediario è stato inserito nell’accordo di finanziamento nel tentativo di eludere l’effetto delle regole dei disallineamenti da ibridi. Non vi sono motivi economici, commerciali o sostanziali di altro tipo che spieghino il motivo per cui il finanziamento sia veicolato attraverso una terza parte e, di conseguenza, l’uso dell’intermediario e la struttura di finanziamento “back-to-back” sono stati inseriti nella struttura al fine di produrre un disallineamento nei risultati fiscali. Nell’Esempio 4.2 due individui desiderano fare un prestito ad una società che è interamente controllata da uno di loro. Invece di effettuare direttamente il prestito, contribuiscono con capitale proprio a BCo, un ibrido inverso, che effettua il prestito. L’esempio conclude che l’intermediario è stato inserito nell’accordo di finanziamento nel tentativo di produrre un disallineamento da ibridi. Data la natura relativamente semplice dell’accordo di finanziamento, non vi sono sostanziali ragioni economiche, commerciali o di altro tipo per veicolare il finanziamento attraverso un ibrido inverso se non quella di produrre un disallineamento nei risultati fiscali.

Un accordo è commercializzato come fiscalmente vantaggioso

335. Un accordo sarà considerato commercializzato come prodotto fiscalmente vantaggioso se vi è una comunicazione scritta, elettronica o verbale fornita alle parti dell’accordo o alle potenziali parti dell’accordo che identificano i potenziali benefici fiscali della struttura. Come indicato nell’Esempio 10.3, il materiale di marketing non deve necessariamente riferirsi all’esistenza di un disallineamento da ibridi, ma deve identificare un vantaggio che deriva dall’accordo di disallineamento da ibridi. Questo potrebbe includere, ad esempio, il materiale che evidenzia ad un investitore in una struttura a doppia deduzione che lo stesso sarà in grado di utilizzare il beneficio di eventuali perdite sostenute dal veicolo di investimento o, in una struttura di D/NI, che indica che il mutuatario avrebbe diritto a una deduzione fiscale per i pagamenti. Le informazioni di marketing includeranno qualsiasi informazione fornita in un prospetto o in altri documenti di offerta che devono essere forniti ad un investitore come parte di un’offerta di titoli di investimento. Questo fattore garantisce che i benefici fiscali derivati dall’accordo di disallineamento da ibridi non possano essere utilizzati per commercializzare l’accordo.

Un accordo è commercializzato principalmente nei confronti di contribuenti di una particolare giurisdizione

336. In assenza di materiale di marketing, l’accordo dovrebbe ancora essere considerato strutturato se, in pratica, l’accordo è commercializzato principalmente nei confronti di contribuenti che beneficeranno del disallineamento. Il fatto che l’accordo sia disponibile anche per contribuenti di altre giurisdizioni che non beneficiano del disallineamento non impedirà che tale transazione venga considerata come parte di un accordo strutturato se la maggior parte degli accordi, per numero o valore, è stipulata con contribuenti ubicati in giurisdizioni che beneficiano del disallineamento.

337. Nell’Esempio 6.1 una società in cerca di finanziamenti, si avvicina a diversi potenziali investitori residenti nella stessa giurisdizione, invitandoli a effettuare un investimento nella società a particolari condizioni. Le differenze nel modo in cui le giurisdizioni dell’emittente e degli investitori considerano uno strumento di questa natura implicano che i pagamenti nell’ambito dello strumento genereranno un disallineamento da ibridi in base alla regola degli strumenti finanziari ibridi. Ai potenziali investitori viene inviato un promemoria di investimento che include un riepilogo del trattamento fiscale previsto per lo strumento. L’accordo sarà considerato come un accordo strutturato perché i vantaggi fiscali derivanti dal disallineamento da ibridi sono stati commercializzati agli investitori e l’investimento è commercializzato principalmente nei confronti di contribuenti residenti in una giurisdizione che può trarre vantaggio dal disallineamento. Mentre l’emittente sarà soggetto alla regola dei disallineamenti da ibridi finché lo strumento finanziario rimarrà in essere, l’esempio rileva che un acquirente successivo potrebbe non essere tenuto ad applicare la regola dei disallineamenti da ibridi nel caso in cui non disponga di informazioni sufficienti sull’accordo per comprendere il suo effetto ibrido.

Modifiche del rendimento economico nell’ambito dello strumento

338. Le caratteristiche di un accordo che alterano il rendimento economico delle parti nel caso in cui il disallineamento da ibridi non sia più disponibile possono dimostrare che il vantaggio del disallineamento da ibridi è stato valutato nell’accordo. La potenziale presenza di questo fattore è discussa nell’Esempio 10.2 dove una società fa sì che la sua controllata stipuli uno strumento finanziario ibrido con un intermediario non collegato al fine di evitare l’operatività del test della parte correlata in base alle regole di disallineamento da ibridi. In tal caso, si fa notare che l’intermediario, tipicamente, insisterà sul fatto che la struttura verrebbe sgretolata nel caso in cui il beneficio fiscale non fosse più disponibile. Questo fattore garantisce che le parti dell’accordo strutturato non possano stipulare accordi che ripartano il rischio ed i benefici di un aggiustamento in base alle regole dei disallineamenti da ibridi senza in realtà innescare tale aggiustamento.

339. Non è insolito che gli accordi di finanziamento includano disposizioni in materia di rischi fiscali (in particolare il rischio di cambio delle leggi). Le clausole che consentono a un finanziatore di aumentare il costo del finanziamento a causa di un cambiamento di circostanze al di fuori del controllo del finanziatore stesso e clausole che consentono ad un emittente di rimborsare uno strumento per il suo valore nominale in caso di modifica della normativa fiscale, non indicano necessariamente che le parti intendevano stipulare un accordo strutturato a condizione che il contribuente possa dimostrare che tali termini contrattuali sarebbero stati normalmente previsti in un accordo di finanziamento di tale natura. Se, d’altra parte, i fatti suggeriscono che tali disposizioni sono state inserite principalmente per far fronte al rischio che le regole dei disallineamenti da ibridi possano applicarsi all’accordo, è probabile che si applichi la definizione di accordi strutturati.

Rendimento negativo prima delle imposte

340. Il fatto che stipulare un accordo sarebbe antieconomico per un contribuente a meno che il beneficio derivante dal disallineamento da ibridi sia rilevante potrebbe essere la prova che l’accordo è un accordo strutturato. Questo fattore è anche correlato alla valutazione economica dell’accordo e ha lo scopo di impedire ad un contribuente di trasferire i benefici fiscali di un accordo di disallineamento da ibridi ad un’altra parte contraente. Un esempio di operazione di rendimento negativo prima delle imposte è riportato nell’Esempio 10.2 in relazione ad una struttura di prestiti back-to-back. In questo esempio, il beneficio fiscale derivante dall’accordo di disallineamento da ibridi viene restituito alla società capogruppo sotto forma di un tasso di interesse superiore al valore di mercato in modo che, in base ai fatti del caso, l’intermediario stia prendendo a prestito del denaro ad un tasso più elevato di quanto stia guadagnando dallo strumento finanziario ibrido.

Raccomandazione 10.3 – Quando il contribuente non è parte di un accordo strutturato

341. La Raccomandazione 10.3 esclude un contribuente dalla regola degli accordi strutturati quando il contribuente non è parte dell’accordo strutturato.

342. Un soggetto sarà parte di un accordo strutturato quando quel soggetto ha un livello sufficiente di coinvolgimento nell’accordo per capire come è stato strutturato e quali potrebbero essere i suoi effetti fiscali. Tuttavia, un contribuente non sarà considerato come parte di un accordo strutturato, quando né il contribuente né alcun membro dello stesso gruppo di controllo erano a conoscenza del disallineamento tra i risultati fiscali o non abbiano ottenuto alcun vantaggio dal disallineamento.

343. Il test per stabilire se un soggetto sia parte di un accordo strutturato è finalizzato a contrastare situazioni in cui il contribuente o qualsiasi membro del gruppo di controllo del contribuente siano a conoscenza del disallineamento tra i risultati fiscali, e dovrebbe applicarsi a qualsiasi soggetto che abbia conoscenza dell’accordo e dei suoi effetti fiscali, indipendentemente dal fatto che tale soggetto abbia ottenuto un beneficio fiscale in base a tale accordo. La politica alla base delle regole dei disallineamenti da ibridi è di neutralizzare il disallineamento nei risultati fiscali rettificandoli nella giurisdizione del pagatore o del beneficiario senza la necessità di valutare se, o in quale misura, il soggetto destinatario della rettifica abbia beneficiato di tale disallineamento. Mentre il contribuente deve essere a conoscenza dell’esistenza dell’accordo di disallineamento da ibridi al fine di effettuare l’aggiustamento, un’amministrazione fiscale non dovrebbe essere tenuta a dimostrare che il contribuente abbia beneficiato del disallineamento prima di richiedere che l’aggiustamento sia effettuato. Il test della conoscenza è un test oggettivo basato sulle informazioni a disposizione del contribuente e non dovrebbe imporre un obbligo al contribuente di intraprendere ulteriori attività di due diligence su una transazione commerciale oltre a quanto ci si aspetterebbe da una persona ragionevole e prudente.

344. Se un contribuente è parte di un accordo strutturato è probabile che abbia contezza del suo significato più pratico nel contesto dei pagamenti effettuati ad un ibrido inverso o in un accordo di disallineamenti importati. Nei casi di un ibrido inverso, ad esempio, la relazione tra l’investitore e l’ibrido inverso soddisferà spesso le condizioni di un accordo strutturato. Ciò vale in particolare per i fondi di investimento in cui gli investitori possono cercare di investire in veicoli che sono fiscalmente trasparenti secondo le leggi della giurisdizione di stabilimento e garantiscono che il rendimento dell’investimento sarà tassabile solo in caso di distribuzione. Mentre le strutture di fondi come questa potrebbero essere descritte come progettate per creare un disallineamento dei risultati fiscali, il pagatore non sarà considerato parte di tale accordo se non beneficia del disallineamento (ossia che il pagamento era ad un equo valore di mercato) e non ci si poteva ragionevolmente aspettare che il pagatore fosse a conoscenza del disallineamento nel trattamento fiscale.

345. Questo principio è illustrato nell’Esempio 4.1 dove l’uso di un ibrido inverso come entità di scopo per un prestito indica in prima facie che l’accordo tra l’investitore e l’ibrido inverso è stato progettato per produrre un disallineamento nei risultati fiscali. In tal caso, tuttavia, il pagatore non è considerato come una parte dell’accordo strutturato perché paga un tasso di interesse di mercato in base al prestito e non poteva prevedere, come parte della sua ordinaria due diligence commerciale, di dover considerare la posizione fiscale dell’investitore sottostante o il trattamento fiscale del pagamento degli interessi secondo le leggi della giurisdizione dell’investitore quando ha deciso di prendere in prestito il denaro dall’ibrido inverso.

346. L’esito descritto nell’Esempio 4.1 può essere confrontato con quello descritto nell’Esempio 10.5 dove l’elemento ibrido è introdotto nella struttura dopo che sono iniziate le negoziazioni di finanziamento tra l’investitore ed il contribuente. In questo esempio, un fondo operante nel settore della fornitura di prestiti a medie imprese entra in trattative per fornire a una società un prestito non garantito che verrà utilizzato per soddisfare i requisiti di capitale circolante della stessa. Il fondo utilizza una controllata in una terza giurisdizione per effettuare il prestito e finanzia tale prestito mediante l’utilizzo di uno strumento finanziario ibrido. Né il fondo né la controllata sono residenti in una giurisdizione che ha introdotto le regole dei disallineamenti da ibridi. L’accordo di finanziamento è concepito come un unico piano che comprende sia la transazione che dà origine alla deduzione ibrida (lo strumento finanziario ibrido) che il prestito della controllata al contribuente. Il contribuente sarà trattato come parte di tale accordo strutturato se è coinvolto nella progettazione o dispone di informazioni sufficienti sull’accordo per comprenderne il funzionamento e l’effetto. Un contribuente, al contrario, non sarà trattato come parte di un accordo strutturato, tuttavia, se né il contribuente né alcun membro del gruppo di controllo del contribuente abbia ottenuto alcun vantaggio in base ad un accordo di disallineamento da ibridi o abbia informazioni sufficienti sull’accordo per essere a conoscenza del fatto che avrebbe dato luogo a un disallineamento nei risultati fiscali. Il principio è ulteriormente illustrato nell’Esempio 10.3 dove uno strumento finanziario ibrido è venduto ad un contribuente. L’esempio rileva che, sebbene l’acquirente possa essere considerato consapevole del proprio trattamento fiscale nell’ambito dello strumento finanziario, non ci si aspetterebbe, in genere, che indaghi sulla posizione fiscale dell’emittente e, a condizione che lo strumento sia stato acquistato per il suo equo valore di mercato (e non nell’ambito dello stesso accordo che ha dato origine al disallineamento da ibridi) tale soggetto non verrebbe normalmente incluso nell’ambito della definizione degli accordi strutturati.

Accordi stipulati per conto di un contribuente

347. Quando si applica la definizione di accordo strutturato, le azioni dell’agente di un contribuente devono essere attribuite al contribuente. Quando un’entità trasparente stipula un accordo di disallineamento da ibridi e le conseguenze fiscali di un pagamento in base a tale accordo sono attribuite all’investitore, la definizione di accordo strutturato dovrebbe essere applicata all’investitore come se l’investitore fosse un contraente diretto di tale accordo strutturato e avesse stipulato tale accordo sulla stessa base dell’entità trasparente. Nell’Esempio 10.4 un trust sottoscrive un investimento in una società a condizioni particolari. Le differenze nel modo in cui la giurisdizione dell’emittente e la giurisdizione degli investitori trattano uno strumento di questa natura significano che i pagamenti nell’ambito dello strumento genereranno un disallineamento da ibridi secondo la regola degli strumenti finanziari ibridi. Ai potenziali investitori, incluso il trust, viene inviato un memorandum d’investimento che include un riepilogo del trattamento fiscale previsto per lo strumento. Il pagamento nell’ambito dello strumento è assegnato dal trust ad un beneficiario che non è a conoscenza dell’investimento effettuato dal trustee. In questo caso, lo status del trust come parte di un accordo strutturato è attribuito al beneficiario, insieme al pagamento, in modo che il pagamento al beneficiario sia ricompreso nell’ambito di applicazione della regola degli strumenti finanziari ibridi.