I meccanismi di disallineamento da ibridi sfruttano le differenze nel trattamento fiscale di un’entità o di uno strumento in base alle leggi di due o più giurisdizioni fiscali per ottenere la doppia non-imposizione fiscale, inclusa il differimento a lungo termine della tassazione. Questi tipi di accordi sono diffusi e comportano un’enorme riduzione delle basi imponibili dei paesi interessati. Hanno un impatto negativo complessivo sulla concorrenza, sull’efficienza, sulla trasparenza e sull’equità.

Al fine di aumentare la coerenza della tassazione dei redditi delle imprese a livello internazionale, il progetto BEPS ha richiesto raccomandazioni in merito alla progettazione di norme nazionali e allo sviluppo di disposizioni del Modello di Convenzione Fiscale che possano neutralizzare gli effetti fiscali disallineamenti da ibridi. La presente relazione riporta queste raccomandazioni: la Parte I contiene raccomandazioni circa le modifiche alla legislazione nazionale e la Parte II definisce le modifiche raccomandate al Modello di Convenzione Fiscale dell’OCSE. Una volta tradotte in legge nazionale e norme convenzionali, queste raccomandazioni neutralizzeranno i disallineamenti da ibridi, ponendo fine ai fenomeni di deduzioni multiple di un singolo costo, di deduzioni senza corrispondente tassazione, o di creazione di crediti fiscali esteri multipli per un singolo importo di tassa estera pagata. Neutralizzando il disallineamenti nei risultati fiscali, queste regole impediranno che tali disposizioni siano usate come strumento di BEPS senza influenzare negativamente gli scambi commerciali e gli investimenti transfrontalieri.

Questo rapporto sostituisce il rapporto provvisorio “Neutralising the Effect of Hybrid Mismatch Arrangements” (OECD, 2014) che è stato rilasciato nell’ambito del primo set di deliverables BEPS nel settembre 2014. Rispetto a tale relazione, le raccomandazioni della Parte I sono state integrate con ulteriori linee guida ed esempi pratici per spiegare in dettaglio il funzionamento delle regole. Sono stati inoltre intrapresi ulteriori lavori sulle operazioni di trasferimento di asset (ad esempio transazioni di prestito titoli e pronti contro termine), disallineamenti da ibridi importati, ed il trattamento di un pagamento che incluso come reddito nell’ambito di un regime CFC. Il consenso raggiunto su questi temi si riflette nella relazione. Come indicato nel rapporto del settembre 2014, i paesi rimangono liberi nelle loro scelte politiche su come le regole sui disallineamenti da ibridi dovrebbero essere applicate a quei disallineamenti che sorgono nell’ambito di accordi ibridi infragruppo su strumenti di capitale. Se un paese dovesse sceglie di non applicare le regole per neutralizzare un disallineamento in relazione ad un determinato strumento ibrido di capitale azionario, ciò non pregiudicherebbe la scelta politica di un altro paese in merito all’applicazione delle norme relative allo specifico strumento.

Parte I

La prima parte della relazione riporta le raccomandazioni sulle regole per contrastare i disallineamenti nei risultati fiscali derivanti da pagamenti effettuati con uno strumento finanziario ibrido o pagamenti effettuati da o a un’entità ibrida. Raccomanda inoltre norme per contrastare i disallineamenti indiretti che si verificano quando gli effetti di un accordo ibrida vengono importati in una terza giurisdizione. Le raccomandazioni assumono una forma di collegamento tra regole che allineano il trattamento fiscale di uno strumento o di un’entità con il trattamento fiscale dello stesso strumento o entità nella giurisdizione della controparte, senza che ne siano influenzati i risultati commerciali. Le regole si applicano automaticamente e vi è una gerarchia di regole che va da una regola primaria ad una regola secondaria o difensiva. Ciò impedisce che più paesi applichino la regola allo stesso accordo e evita anche la doppia imposizione.

La regola principale raccomandata è che i paesi neghino al contribuente la deduzione di un pagamento nella misura in cui questo non sia incluso nel reddito imponibile del destinatario del pagamento nella sua giurisdizione o quando lo stesso pagamento è deducibile nella giurisdizione del destinatario del pagamento. Se la regola primaria non viene applicata, la giurisdizione del destinatario del pagamento può generalmente applicare una regola difensiva, che richieda che il pagamento deducibile sia incluso nel reddito o che neghi la deduzione duplicata a seconda della natura del disallineamento.

La relazione riconosce l ‘importanza del coordinamento nell’attuazione e nell’applicazione delle regole sui disallineamenti da ibridi per garantire che le norme siano efficaci e per minimizzare i costi di adempimento per i contribuenti e di amministrazione per le amministrazioni fiscali. A tal fine, esso definisce una serie comune di principi di progettazione e definizione volti a garantire la coerenza nell’applicazione delle regole.

Parte II

La seconda parte riguarda la parte dell’Azione 2 volta a garantire che gli strumenti e le entità ibridi, nonché le entità doppio residenti (c.d. dual residence entities), non siano utilizzate per ottenere indebitamente i benefici dei trattati fiscali e che i trattati fiscali non impediscano l’applicazione delle modifiche nel diritto interno raccomandate nella Parte I.

La seconda parte esamina innanzitutto la questione delle entità doppio residenti, vale a dire le entità che sono residenti, ai fini fiscali, in due Stati. Essa rileva che i lavori sull’Azione 6 riguarderanno alcune delle preoccupazioni di BEPS relative alla questione delle entità doppio residenti, prevedendo che i casi di residenza doppia in base ad un trattato fiscale debbano essere risolti caso per caso e non sulla base della regola attuale basata sul luogo di effettiva gestione delle entità. Questa modifica, tuttavia, non affronterà tutte le preoccupazioni di BEPS relative alle entità doppio residenti, mentre saranno necessarie altre modifiche di diritto interno per affrontare altre strategie di evasione che coinvolgano la doppia residenza.

La seconda parte riguarda anche l’applicazione dei trattati fiscali a entità ibride, vale a dire entità che non vengono considerate come contribuenti da uno o da entrambi gli Stati che hanno stipulato il trattato fiscale (ad esempio, in molti paesi, le partnerships). La relazione propone di includere nel nuovo Modello di Convenzione Fiscale OCSE una nuova disposizione ed un dettagliato commento che garantisca che i vantaggi dei trattati fiscali siano concessi nei casi appropriati al reddito di tali entità, ma anche che tali vantaggi non siano concesse quando nessuno degli Stati tratta, secondo la propria legislazione nazionale, il reddito di tale entità come prodotto da un soggetto residente.

Infine, la seconda parte affronta le potenziali questioni convenzionali che potrebbero derivare dalle raccomandazioni contenute nella Parte I. Esamina innanzitutto le questioni convenzionali relative alle norme che comporterebbero la negazione di una deduzione o richiederebbero l’inclusione di un pagamento nel reddito ordinario e conclude che i trattati fiscali, generalmente, non impedirebbero l’applicazione di queste regole. Esamina poi l’impatto delle raccomandazioni della Parte I in merito alle norme convenzionali relative all’eliminazione della doppia imposizione e rileva che potrebbero sorgere problemi in caso di trattati fiscali bilaterali che prevedano l’applicazione del metodo di esenzione per i dividendi ricevuti da società straniere. La relazione descrive le possibili modifiche delle norme convenzionali che potrebbero risolvere questi problemi. L’ultima questione trattata nella seconda parte è il possibile impatto delle norme convenzionali in materia di “non discriminazione” sulle raccomandazioni della parte I; la relazione conclude che, fintanto che le norme nazionali che saranno adottate per attuare queste raccomandazioni siano propriamente formulate, non dovrebbe esserci alcun contrasto con queste disposizioni di non discriminazione.

Abbreviazioni ad acronimi

BEPSBase Erosion and Profit Shifting o Erosione della Base Imponibile e Spostamento dei Profitti
CFACommittee on Fiscal Affairs o Comitato per gli Affari Fiscali
CFCControlled Foreign Company o Impresa Estera Controllata
CIVCollective Investment Vehicle o Veicolo di Investimento Collettivo
SPVSpecial Purpose Vehicle
CRSCommon Reporting Standard (Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters)
DDDouble deduction o Doppia Deduzione
D/NIDeduction / No Inclusion o Deduzione senza Inclusione
FIFForeign Investment Fund o Fondo di Investimento Estero
FTAForum on Tax Administration
GAAPGenerally Accepted Accounting Practice
IFRSInternational Financial Reporting Standards
JITSICJoint International Tax Shelter Information and Collaboration o Forum Internazionale Congiunto di Informazione e Collaborazione Fiscale
OECD/OCSEOrganisation for Economic Co-operation and Development o Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
PE/SOPermanent Establishment o Stabile Organizzazione
REITReal Estate Investment Trust o Trust di Investimenti Immobiliari
TRACETreaty Relief and Compliance Enhancement o Benefici Convenzionali e Miglioramento degli Adempimenti
WP1Working Party No.1 on Tax Conventions and Related Questions o Gruppo di Lavoro n.1 sulle Convenzioni Fiscali e Questioni Correlate
WP11Working Party No.11 on Aggressive Tax Planning o Gruppo di Lavoro n. 11 sulla Pianificazione Fiscale Aggressiva