Raccomandazione 9
1. Principi di progettazione
Le regole dei disallineamenti da ibridi sono state progettate per massimizzare i seguenti risultati:
a. neutralizzare il disallineamento piuttosto che invertire il beneficio fiscale derivante dalle leggi della giurisdizione;
b. essere complete;
c. applicarsi automaticamente;
d. evitare la doppia imposizione attraverso il coordinamento delle regole;
e. minimizzare le frizioni col diritto interno esistente;
f. essere chiare e trasparenti nel loro funzionamento;
g. fornire una flessibilità sufficiente per essere incorporate nelle leggi di ciascuna giurisdizione;
h. essere applicate dai contribuenti riducendo al minimo i costi di conformità; e
i. ridurre al minimo l’onere amministrativo per le autorità fiscali.
Le giurisdizioni che implementano queste raccomandazioni nel diritto interno dovrebbero farlo in modo da preservare questi principi di progettazione.
2. Implementazione e coordinamento
Le giurisdizioni dovrebbero cooperare sulle misure volte a garantire che tali raccomandazioni siano attuate e applicate in modo coerente ed efficace. Queste misure dovrebbero includere:
a. lo sviluppo di orientamenti concordati sulle raccomandazioni;
b. il coordinamento dell’attuazione delle raccomandazioni (compresa la tempistica);
c. lo sviluppo di norme transitorie (senza alcuna presunzione di non divulgazione degli accordi esistenti);
d. il riesame dell’attuazione efficace e coerente delle raccomandazioni;
e. lo scambio di informazioni sul trattamento delle giurisdizioni degli strumenti finanziari ibridi e delle entità ibride;
f. tentare di mettere a disposizione dei contribuenti le informazioni pertinenti (compresi gli sforzi ragionevoli da parte dell’OCSE); e
g. considerare l’interazione delle raccomandazioni con altre azioni nell’ambito del piano d’azione BEPS comprese le azioni 3 e 4.

Panoramica

272. La legge nazionale cambia e le regole sui disallineamenti da ibridi raccomandate nella Parte I della presente relazione sono progettate per essere coordinate con quelle presenti nelle altre giurisdizioni. Il coordinamento delle regole è importante perché garantisce la prevedibilità dei risultati per i contribuenti ed evita il rischio di doppia imposizione. Il coordinamento può essere realizzato assicurandosi che i paesi attuino le raccomandazioni formulate nella presente relazione in modo coerente e che le amministrazioni fiscali interpretino ed applichino tali norme allo stesso modo.

273. Al fine di raggiungere tale coerenza, la Raccomandazione 9 invita i paesi ad attuare e applicare le norme in modo da preservare gli obiettivi strategici sottostanti della presente relazione. La Raccomandazione invita inoltre i paesi a:

  1. concordare linee guida su come le regole dovrebbero essere applicate;
  2. coordinare l’attuazione delle regole (principalmente per quanto riguarda la tempistica);
  3. concordare come le regole dovrebbero essere applicate agli strumenti ed alle entità esistenti che ricadono nell’ambito di applicazione dalle regole al momento della loro prima applicazione (ossia le disposizioni transitorie);
  4. intraprendere un riesame del funzionamento delle norme, se necessario, per determinare se esse funzionano come previsto;
  5. concordare procedure per lo scambio di informazioni sul trattamento fiscale interno di strumenti ed entità al fine di assistere le amministrazioni fiscali nell’applicare le loro norme agli accordi di disallineamento da ibridi all’interno della loro giurisdizione;
  6. adoperarsi per rendere tali informazioni disponibili ai contribuenti; e
  7. fornire ulteriori commenti sull’interazione tra le raccomandazioni contenute nella presente relazione e gli altri elementi del piano d’azione BEPS (OCSE, 2013).

274. Le linee guida sulla Raccomandazione 9.1 illustrano e spiegano i principi di progettazione in maggior dettaglio e le linee guida sulla Raccomandazione 9.2 definiscono ulteriori dettagli finalizzati al raggiungimento del coordinamento nell’attuazione e nell’applicazione delle regole riassunte nel paragrafo precedente.

Raccomandazione 9.1 – Principi di progettazione

275. Sebbene le raccomandazioni contenute nel presente rapporto siano redatte sotto forma di regole, non si ritiene che i paesi debbano trascriverle direttamente nella legislazione nazionale senza adeguamenti. Si prevede che le raccomandazioni saranno incorporate nella legislazione fiscale nazionale utilizzando le definizioni ed i concetti delle leggi locali esistenti in un modo che tengano conto del quadro legislativo e fiscale esistente. Allo stesso tempo, i paesi dovrebbero cercare di garantire che queste regole interne, una volta attuate, si applichino agli stessi accordi e entità e forniscano gli stessi risultati fiscali, come indicato nella presente relazione.

276. Le raccomandazioni contenute nella presente relazione intendono essere un pacchetto, completo e coerente, di misure idonee a neutralizzare i disallineamenti derivanti dall’uso di strumenti e entità ibridi senza imporre oneri ingiustificati ai contribuenti ed alle amministrazioni fiscali.

277. In pratica, molti di questi principi di progettazione sono complementari. Ad esempio, le regole di disallineamento da ibridi che si applicano automaticamente saranno più chiare e trasparenti nel loro funzionamento e ridurranno i costi amministrativi per le autorità fiscali. Le regole che riducono al minimo le frizioni col diritto interno saranno più facili da implementare e ridurranno i costi di conformità per i contribuenti. Ciascuno di questi principi di progettazione, e le loro implicazioni per l’implementazione e l’applicazione a livello nazionale delle regole, è discusso in dettaglio in seguito.

Le regole dovrebbero mirare al disallineamento piuttosto che concentrarsi sullo stabilire in quale giurisdizione sorge il beneficio fiscale

278. Il Piano d’Azione BEPS (OCSE, 2013) richiede semplicemente l’eliminazione dei disallineamenti senza richiedere alla giurisdizione che applichi la regola di stabilire di aver “perso” delle entrate fiscali nell’ambito dell’accordo. Sebbene la neutralizzazione degli effetti degli accordi di disallineamento da ibridi comporterà dei rischi per la base imponibile di una giurisdizione, questa non potrà essere raggiunta acquisendo ulteriori entrate fiscali in base alle stesse regole dei disallineamenti da ibridi, piuttosto le norme intendono orientare i contribuenti verso una strutturazione fiscale meno complicata e più trasparente e che sia più facile da affrontare per le giurisdizioni con strumenti di politica fiscale più ortodossi. Di conseguenza, le regole dei disallineamenti da ibridi si applicano automaticamente e senza riguardo al fatto che l’accordo abbia eroso la base imponibile del paese che applica la regola. Questo approccio assicura coerenza nell’applicazione delle regole (e dei loro risultati) tra le giurisdizioni ed evita anche le difficoltà pratiche e concettuali nel distinguere tra disallineamenti accettabili e inaccettabili o nel tentare di assegnare diritti di imposizione basati sulla misura in cui la base imponibile di un paese è stata erosa attraverso l’accordo di disallineamento da ibridi.

Completezza

279. Le regole dei disallineamenti da ibridi che non sono complete creeranno ulteriori opportunità di pianificazione fiscale ed ulteriori costi di conformità per i contribuenti senza raggiungere i risultati previsti. Le regole dovrebbero evitare di lasciare lacune che consentano ad un contribuente di utilizzarle a proprio vantaggio per strutturarsi. Questa relazione raccomanda che ogni giurisdizione introduca l’insieme completo delle regole sufficienti a neutralizzare l’effetto dei disallineamenti da ibridi su base nazionale, senza la necessità di fare affidamento sull’applicazione delle regole dei disallineamenti da ibridi nella giurisdizione della controparte.

280. Le regole dei disallineamenti da ibridi che sono sia complete che diffuse saranno soggette a un certo grado di sovrapposizione giurisdizionale; sebbene sia importante disporre di regole complete ed efficaci, tali sovrapposizioni non dovrebbero comportare una doppia imposizione economica dello stesso reddito. Per questo motivo, le regole raccomandate nella presente relazione sono organizzate in una gerarchia che limita l’effetto di una regola nel momento in cui esiste un’altra regola che opera nella giurisdizione della controparte che sarà sufficiente per eliminare il disallineamento. Tuttavia, sono necessarie sia raccomandazioni primarie che regole difensive per affrontare in modo esaustivo il disallineamento; la gerarchia si limita ad eliminare il rischio di sovratassazione nel caso in cui le stesse regole di disallineamento da ibridi si applichino allo stesso accordo in diverse giurisdizioni.

281. Le regole dei disallineamenti da ibridi si applicano automaticamente ad un accordo di disallineamento da ibridi se danno luogo a un disallineamento nei risultati fiscali che può essere attribuito all’elemento ibrido nell’accordo. Le regole automatiche sono più efficaci di quelle che si applicano solo nel caso di esercizio della discrezionalità amministrativa ed evitano la necessità di coordinare le risposte tra le autorità fiscali, il che aumenterebbe la complessità e renderebbe le regole meno efficienti e coerenti nel loro funzionamento.

Coordinamento delle regole per evitare la doppia imposizione

282. Regole che siano complete e si applichino automaticamente necessitano di:

  1. un ordine di applicazione delle regole concordato per garantire che si applichino coerentemente e proporzionalmente in situazioni in cui la giurisdizione della controparte ha o meno un insieme simile di regole di disallineamenti da ibridi;
  2. un’applicazione coerente con le altre norme del sistema fiscale nazionale in modo che l’interazione non determini una doppia imposizione economica dello stesso reddito;
  3. un coordinamento con le regole di una terza giurisdizione (come le norme CFC) che sottopongono a tassazione i pagamenti nello stato di residenza dell’investitore.

283. Per raggiungere il primo di questi risultati di progettazione, queste raccomandazioni contengono una regola di ordinamento in modo che una regola sia disattivata quando la giurisdizione della controparte con lo stesso insieme di regole può neutralizzare l’effetto dell’accordo di disallineamento da ibridi in un modo più efficiente e pratico. Questa regola di ordinamento evita la necessità di una norma tie-breaker esplicita e raggiunge il necessario grado di coordinamento senza ricorrere alla procedura dell’autorità competente.

284. Poiché le regole di disallineamento da ibridi richiedono il coordinamento con le regole di disallineamento da ibridi in altre giurisdizioni, esse devono anche essere coordinate tra loro e con altre specifiche norme anti abuso e norme di riqualificazione.

Coordinamento tra raccomandazioni specifiche e regole di disallineamento da ibridi

285. La regola degli strumenti finanziari ibridi e la regola degli ibridi inversi funzionano solo nella misura in cui l’accordo dà luogo a un risultato di D/NI. Tale risultato non si verificherà se, dopo un’adeguata determinazione della qualificazione e del trattamento del pagamento secondo le leggi delle giurisdizioni del pagatore e del beneficiario, non si è verificato un disallineamento dei risultati fiscali. Questa determinazione delle conseguenze fiscali in ciascuna giurisdizione dovrebbe includere l’introduzione di misure per attuare le raccomandazioni specifiche per i miglioramenti nella legislazione nazionale, rispettivamente, secondo le Raccomandazioni 2 e 5.

Coordinare l’interazione tra le regole dei disallineamenti da ibridi

286. Le regole dei disallineamenti da ibridi esposte nella presente relazione dovrebbero generalmente essere applicate nel seguente ordine:

  1. regola degli strumenti finanziari ibridi (Raccomandazione 1);
  2. regola degli ibridi inversi (Raccomandazione 4) e regola dei pagamenti ibridi trasparenti (Raccomandazione 3);
  3. regola dei disallineamenti importati (Raccomandazione 8); e
  4. regola dei pagamenti ibridi deducibili (Raccomandazione 6) e regola delle entità doppio residenti (Raccomandazione 7).

287. Nell’Esempio 4.4 un’entità ibrida effettua un pagamento di interessi ad un ibrido inverso nello stesso gruppo. L’esempio conclude che la regola degli ibridi inversi si applicherà all’accordo per negare la deduzione in modo che non vi sia spazio per l’applicazione della regola dei pagamenti ibridi deducibili.

288. Nell’Esempio 3.2 il pagatore prende in prestito denaro dalla sua società controllante ed il prestito è attribuito alla SO estera del pagatore. Il pagamento degli interessi sul prestito è deducibile in base alle leggi della giurisdizione estera, ma non è riconosciuto dal beneficiario. L’esempio considera se debba essere applicata la regola dei pagamenti ibridi trasparenti o la regola degli strumenti finanziari ibridi per neutralizzare il risultato di D/NI. L’esempio conclude che la giurisdizione del pagatore dovrebbe applicare la regola degli strumenti finanziari ibridi per negare la deduzione per gli interessi se il disallineamento nel trattamento fiscale del pagamento degli interessi può essere attribuito alle condizioni contrattuali dello strumento. Se il pagamento degli interessi non è considerato, in base alla legislazione della giurisdizione del pagatore come soggetto all’adeguamento secondo la regola degli strumenti finanziari ibridi, allora la giurisdizione del pagatore dovrebbe applicare la regola dei pagamenti ibridi trasparenti per negare al pagatore la deduzione per il pagamento degli interessi nella misura in cui la spesa per interessi supera il reddito a doppia inclusione della SO.

Coordinare l’interazione tra le regole dei disallineamenti da ibridi e altre regole specifiche per le transazioni e altre norme anti-abuso

289. La regola degli strumenti finanziari ibridi si applica ogni volta che il disallineamento può essere attribuito alle condizioni contrattuali dello strumento. Il fatto che il disallineamento possa anche essere attribuito ad altri fattori (come il fatto che il beneficiario sia esente da imposta) non impedirà l’applicazione della norma a condizione che il disallineamento fosse sorto anche se lo stesso pagamento fosse stato effettuato tra soggetti passivi con status ordinario. Poiché la regola degli strumenti finanziari ibridi si limita a considerare il trattamento fiscale dello strumento in base alle leggi delle giurisdizioni del pagatore e del beneficiario, la regola si applicherà per effettuare un aggiustamento in relazione ad un disallineamento potenziale tra i risultati fiscali e non sarà necessario, per il contribuente o l’amministrazione fiscale, conoscere con precisione in che modo i pagamenti relativi ad uno strumento finanziario siano stati effettivamente considerati nel calcolo del reddito imponibile della controparte al fine di applicare la regola. Ciò significa che le regole specifiche per le transazioni che adeguano il trattamento fiscale del pagamento in base allo status del contribuente o al contesto in cui è detenuto lo strumento, in genere, non influiscono sul risultato in base alla regola degli strumenti finanziari ibridi. Ad esempio, ad un contribuente potrebbe essere negata una deduzione, ai sensi del diritto locale, in relazione agli interessi su un prestito in quanto i proventi sono utilizzati per acquisire un’attività che genera un rendimento esente da imposta. Questo trattamento fiscale nella giurisdizione del pagatore non influirà sul fatto che il pagamento debba essere incluso nel reddito ordinario dal beneficiario secondo la regola difensiva.

290. Le regole concernenti le entità ibride (Raccomandazioni da 3 a 7), tuttavia, operano solo nella misura in cui un contribuente abbia effettivamente diritto ad una deduzione per un pagamento in base al diritto locale. Di conseguenza, queste regole non si applicheranno nella misura in cui il contribuente è soggetto a regole specifiche sulla transazione o sull’entità in base alla legge della giurisdizione principale o del pagatore che impediscano la deduzione del pagamento.

Interazione tra regola dei disallineamenti da ibridi e le limitazioni generali sulla deducibilità

291. Oltre alle regole specifiche sulle transazioni e sulle entità, le giurisdizioni possono imporre ulteriori restrizioni alla deducibilità che limitino la deduzione complessiva che può essere richiesta da un contribuente. Tali limitazioni includerebbero una limitazione generale sulla deducibilità degli interessi passivi in base ad un coefficiente fisso. Le regole dei disallineamenti da ibridi apportano rettifiche in relazione a particolari voci che sono prese in considerazione ai fini del calcolo dei proventi o delle spese complessive di un contribuente e pertanto, in linea di principio, si applicherebbero generalmente prima di tale limitazione generale. Questo principio è illustrato nell’Esempio 9.2, dove il prestito concesso a una controllata ha come risultato che la controllata soggiace ad una regola di limitazione della deduzione degli interessi nella giurisdizione della controllata in modo che una parte degli interessi passivi sul prestito non sia più deducibile. La posizione fiscale del mutuatario in relazione ad una norma generale di limitazione della deduzione degli interessi non è rilevante per determinare se il pagamento sia deducibile ai fini della regola degli strumenti finanziari ibridi. Di conseguenza, la regola di disallineamento da ibridi considera i pagamenti degli interessi come origine di un risultato di D/NI, nonostante la parziale indeducibilità del costo degli interessi passivi in base alle leggi della giurisdizione del pagatore.

292. L’interazione tra le norme che regolano la limitazione della deduzione degli interessi e le norme dei disallineamenti da ibridi dovrebbe essere coordinata dal diritto nazionale per raggiungere un risultato complessivo che eviti la doppia imposizione e che sia proporzionato sulla base del rendimento dopo le imposte. Il meccanismo per il coordinamento dell’interazione tra le due regole dipenderà dal modo in cui opera la regola che limita la deducibilità degli interessi; tuttavia, l’interazione tra queste regole non dovrebbe avere l’effetto netto di negare una deduzione due volte per la stessa voce di spesa. Questa doppia negazione della deduzione può essere generalmente evitata dal contribuente che applica prima le regole di disallineamento da ibridi e poi applica la regola generale di limitazione della deduzione degli interessi nella misura in cui il residuo interesse passivo deducibile supera il coefficiente stabilito dalla legge.

Inclusione del reddito CFC

293. Le norme interne in materia di disallineamenti da ibridi che negano una deduzione per un pagamento non incluso nel reddito ordinario del beneficiario dovrebbero tenere conto del fatto che il pagamento può essere soggetto a tassazione ai sensi di un regime CFC o di altre norme che operano nella giurisdizione dell’investitore beneficiario del pagamento.

294. Quando si introducono le norme dei disallineamenti da ibridi nel diritto locale, i paesi possono scegliere di fissare soglie di rilevanza che un contribuente deve soddisfare prima che lo stesso possa considerare l’inclusione di redditi CFC riducendo l’importo degli aggiustamenti richiesti dalla regola. Queste soglie potrebbero essere basate sulla percentuale di partecipazione azionaria o sull’importo di reddito incluso nel regime CFC.

Le regole dovrebbero minimizzare le frizioni con la legislazione nazionale vigente

295. Le regole dei disallineamenti da ibridi cercano di allineare il trattamento fiscale dell’accordo nelle giurisdizioni interessate con le minori frizioni possibili col diritto nazionale. Al fine di ridurre al minimo l’impatto su altre norme nazionali, le regole dei disallineamenti da ibridi non intendono fare altro che riconciliare semplicemente le conseguenze fiscali previste dall’accordo. Non hanno bisogno di affrontare la qualificazione dell’entità ibrida o dello strumento stesso.

296. Un paese che adotta le regole di disallineamenti da ibridi potrebbe scegliere di andare oltre il diritto interno e ridisegnare uno strumento, un’entità o un accordo per raggiungere la coerenza con i risultati della legislazione nazionale, tuttavia tale approccio di riqualificazione non è necessario per allineare i risultati fiscali finali in entrambe le giurisdizioni.

Le regole dovrebbero essere chiare e trasparenti

297. L’esito previsto dalla presente relazione è che ciascun paese adotterà un unico insieme di regole di collegamento integrate che fornirà risultati chiari e trasparenti in base alle leggi di tutte le giurisdizioni che applicano le stesse regole. Le regole devono pertanto essere redatte nel modo più semplice e chiaro possibile in modo che possano essere applicate in modo semplice e coerente dai contribuenti e dalle autorità fiscali che operano in diverse giurisdizioni. Ciò renderà più semplice per le multinazionali e gli altri investitori transfrontalieri interpretare ed applicare le regole dei disallineamenti da ibridi, riducendo sia i costi di conformità che i rischi delle transazioni.

Le regole dovrebbero raggiungere la coerenza fornendo al contempo flessibilità di implementazione

298. Le regole devono essere le stesse in ogni giurisdizione pur essendo sufficientemente flessibili e solide da adattarsi ai sistemi fiscali nazionali esistenti. Per raggiungere questo obiettivo, le regole dei disallineamenti da ibridi devono trovare un equilibrio nell’apportare alle giurisdizioni delle definizioni neutrali che possano essere applicate alle stesse entità e accordi secondo le leggi di due giurisdizioni evitando un livello di dettaglio che le renderebbe impossibili da attuare in base alle leggi nazionali di una particolare giurisdizione.

299. Se le stesse regole di disallineamenti da ibridi devono essere applicate allo stesso accordo da due giurisdizioni ed esse devono coordinarsi nella risposta, sarà generalmente necessario garantire che le regole, in entrambe le giurisdizioni, si applichino alle stesse entità e pagamenti. Per questo motivo, la legislazione della giurisdizione che le sta attuando dovrebbe utilizzare (ove appropriato) una terminologia neutrale che descriva l’accordo facendo riferimento al disallineamento nei risultati fiscali piuttosto che al meccanismo utilizzato per raggiungerlo. Ad esempio, esistono diversi meccanismi che possono essere utilizzati per compensare una doppia deduzione con un reddito non a doppia inclusione e, al fine di ottenere coerenza nell’applicazione delle regole delle entità ibrida, dei pagamenti ibridi deducibili o trasparenti in tutte le giurisdizioni, le norme devono essere articolate senza far riferimento al meccanismo mediante il quale si ottiene la doppia deduzione.

Le regole dovrebbero minimizzare i costi di conformità

300. Uno dei principi fondamentali nella progettazione di qualsiasi norma fiscale è che mantenga al minimo i costi di conformità per i contribuenti. Uno dei risultati previsti della presente relazione è quello di affrontare eventuali potenziali costi di conformità derivanti dall’applicazione di accordi di disallineamento da ibridi su una base multilaterale e coordinata. Ad esempio, nel contesto dei pagamenti ibridi deducibili, il coordinamento e l’ordine di applicazione delle regole garantiscono che la limitazione della deducibilità debba essere applicata in una sola giurisdizione per neutralizzare l’effetto del disallineamento da ibridi.

301. Analogamente, se i paesi passano da misure unilaterali finalizzate a proteggere le proprie basi imponibili ad un approccio più coordinato, ciò non solo avrà l’effetto di ridurre il rischio posto da tali strutture alla base imponibile di tutti i paesi, ma dovrebbe anche condurre ad una riduzione complessiva dei costi di transazione e dei rischi fiscali per gli investitori transfrontalieri che potrebbero altrimenti trovarsi esposti al rischio di doppia imposizione economica in base ad un provvedimento unilaterale sui disallineamenti da ibridi adottato da una singola giurisdizione.

Le regole dovrebbero essere facili da amministrare per le autorità fiscali

302. Una volta applicate le regole dei disallineamenti da ibridi, queste saranno applicate automaticamente dai contribuenti al momento di determinare la loro passività fiscale e non dovrebbe comportare significativi costi amministrativi permanenti per le autorità fiscali. Si prevede che in molti casi scompariranno questi tipi di accordi riducendo così i costi associati all’identificazione e alla risposta a queste strutture. I costi per le amministrazioni fiscali relativi all’applicazione ed al rispetto della regola dipenderanno, tuttavia, dalla presenza di regole chiare e trasparenti in modo che si applichino automaticamente senza alcun bisogno, per il contribuente o l’amministrazione fiscale, di esprimere giudizi qualitativi sul fatto se un accordo rientri o meno nell’ambito di applicazione della regola.

303. In generale, le regole mirano a migliorare la coerenza del sistema fiscale internazionale e ad eliminare l’incentivo per i contribuenti di sfruttare le lacune nell’architettura fiscale internazionale. Ciò dovrebbe portare ad una riduzione dei costi per le amministrazioni fiscali. Ad esempio, nel caso degli strumenti finanziari ibridi, l’allineamento dei risultati fiscali dovrebbe ridurre le differenze tra l’uso di strumenti di debito e strumenti di capitale negli investimenti transfrontalieri. Un approccio multilaterale e coordinato riduce anche i costi amministrativi in quanto consente ad un’autorità fiscale di comprendere rapidamente le norme applicate nell’altra giurisdizione. Il lavoro svolto nell’ambito dell’Azione 12 sulla divulgazione obbligatoria e lo scambio di informazioni (Mandatory Disclosure Rules, OCSE, 2015a) dovrebbe anche facilitare la raccolta e lo scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali sia sulla struttura degli accordi che sui pagamenti effettuati in base a tali accordi.

Raccomandazione 9.2 – Implementazione e coordinamento

304. La Raccomandazione 9.2 stabilisce ulteriori azioni che i paesi dovrebbero adottare per garantire che le regole siano interpretate ed applicate coerentemente su base transfrontaliera.

Linee guida

305. La presente relazione stabilisce linee guida concordate sull’interpretazione e l’applicazione delle regole dei disallineamenti da ibridi. L’implementazione e l’applicazione delle raccomandazioni in conformità con queste linee guida dovrebbero garantire risultati prevedibili e proporzionati. Questa coerenza è importante per raggiungere gli obiettivi generali di progettazione, che consistono nel creare una rete di regole interne che neutralizzino in modo completo ed automatico l’effetto degli accordi di disallineamento da ibridi transfrontalieri in modo da ridurre al minimo le frizioni con le leggi nazionali e il rischio di doppia imposizione. Le linee guida esposte nella presente relazione hanno lo scopo di fornire sia ai contribuenti che alle amministrazioni fiscali una comprensione chiara e coerente di come gli elementi tecnici delle raccomandazioni debbano essere interpretati per conseguire tali risultati. Si prevede che le linee guida saranno riviste periodicamente per determinare se siano necessari aggiunte, chiarimenti, aggiornamenti o modifiche alle raccomandazioni o alle linee guida.

Coordinamento della tempistica nell’applicazione delle regole

306. La Raccomandazione 9.2(b) invita i paesi a sviluppare norme che consentano loro di coordinare al meglio l’attuazione delle raccomandazioni, in particolare per quanto riguarda le questioni della tempistica che possono sorgere laddove l’attuazione delle norme dei disallineamenti da ibridi in una giurisdizione comportino conseguenze fiscali nella giurisdizione della controparte. Si tratta di situazioni in cui l’introduzione di regole di disallineamento da ibridi nella giurisdizione del pagatore ha l’effetto di esonerare il beneficiario dall’onere di apportare aggiustamenti ai sensi della regola difensiva o in cui l’ introduzione di nuove regole che disciplinano la tassazione dei dividendi deducibili o degli ibridi inversi nella la giurisdizione del beneficiario esonerano il pagatore dalla limitazione di deducibilità dei pagamenti nell’ambito di un accordo di disallineamento da ibridi.

307. Le complicazioni nel determinare l’importo del pagamento ricadente nell’ambito della regola primaria e secondaria durante il periodo di transizione possono essere ridotte al minimo garantendo che, quando le raccomandazioni sono introdotte nel diritto nazionale, abbiano effetto prospettico e dall’inizio del periodo d’imposta del contribuente. Nei casi in cui le controparti dell’accordo di disallineamento da ibridi hanno lo stesso periodo contabile e fiscale e contabilizzano proventi e spese su base simile, il passaggio dalla regola difensiva a quella primaria non dovrebbe, in genere, sollevare questioni significative. Tuttavia, la complessità ed il rischio di doppia imposizione possono verificarsi laddove il periodo contabile della controparte inizi a cavallo di un periodo contabile esistente (di seguito indicato in queste linee guida come “periodo di transizione” o “switch-over period“) e/o ci sono differenze tra le due giurisdizioni nelle regole di competenza temporale nella contabilizzazione dei proventi e delle spese. In questo caso, a meno che le regole primarie e difensive siano adeguatamente coordinate, sussiste il rischio che entrambe le giurisdizioni possano applicare le regole dei disallineamenti da ibridi allo stesso pagamento o a parte dello stesso pagamento.

308. Nel determinare l’importo dei proventi o delle spese soggette ad adeguamento in base alla regola degli strumenti finanziari ibridi, la regola difensiva dovrebbe applicarsi a qualsiasi pagamento considerato come effettuato prima del periodo di transizione e la risposta primaria dovrebbe applicarsi a qualsiasi pagamento che è considerato come effettuato durante o dopo il periodo di transizione. Questo approccio dà priorità alla risposta primaria, garantendo al tempo stesso che il contribuente nella giurisdizione secondaria non debba riaprire una dichiarazione per un periodo d’imposta precedente in cui la risposta primaria non era in vigore.

309. Questa applicazione della regola di coordinamento è illustrata nell’Esempio 9.1 dove la giurisdizione del beneficiario applica la regola difensiva di cui alla Raccomandazione 3.1(b) per includere un pagamento ibrido trasparente nel reddito. In questo esempio, la giurisdizione del pagatore introduce le regole dei disallineamenti da ibridi dall’inizio del periodo contabile del pagatore. Poiché il periodo contabile del pagatore inizia a cavallo del periodo contabile del beneficiario, la giurisdizione del beneficiario applicherà la regola difensiva solo durante il periodo di transizione nella misura in cui il disallineamento nel trattamento fiscale non è stato eliminato nell’ambito della risposta primaria nella giurisdizione del pagatore. L’Esempio 2.3 fornisce un esempio di come coordinare le regole degli strumenti finanziari ibridi con le regole che negano il beneficio dell’esenzione del dividendo in relazione ad un pagamento deducibile. Nell’esempio, un pagamento di interessi su un’obbligazione emessa da una controllata estera è considerato come un dividendo esente dalla giurisdizione principale e la giurisdizione secondaria nega la deduzione per tale pagamento in base alla regola degli strumenti finanziari ibridi. Tuttavia, la regola degli strumenti finanziari ibridi cessa di applicarsi nella misura in cui i pagamenti sono inclusi nel reddito ordinario in conseguenza del fatto che la giurisdizione principale modifichi la propria legislazione nazionale in linea con la Raccomandazione 2.1.

Norme transitorie

310. La Raccomandazione 9.2(c) stabilisce che i paesi identifichino la necessità di eventuali norme transitorie. La presente relazione afferma espressamente, tuttavia, che non vi sarà alcuna presunzione in merito all’esigenza di non divulgazione di accordi esistenti.

311. Una volta introdotte le regole dei disallineamenti da ibridi, queste dovrebbero generalmente applicarsi a tutti i pagamenti nell’ambito di accordi di disallineamento da ibridi che sono effettuati dopo l’effettiva entrata in vigore della legislazione o del regolamento. Ciò includerebbe l’applicazione delle regole ad accordi strutturati anche se tali accordi strutturati sono stati stipulati prima dell’introduzione delle regole. L’entrata in vigore delle regole dei disallineamenti da ibridi dovrebbe essere fissata con sufficiente anticipo per dare ai contribuenti il tempo sufficiente per determinare il probabile impatto delle norme e per riformulare gli accordi esistenti al fine di evitare eventuali conseguenze fiscali negative associate alla caratteristica ibrida della struttura. Al fine di evitare inutili complicazioni ed il rischio di una doppia imposizione, le norme dovrebbero in genere entrare in vigore dall’inizio del periodo contabile e fiscale di un contribuente ed includere le regole di coordinamento sopra descritte.

312. In generale, la necessità di disposizioni transitorie può essere ridotta al minimo garantendo ai contribuenti un preavviso sufficiente in merito all’introduzione delle norme. Dato che le regole dei disallineamenti da ibridi si applicano alle parti correlate, ai membri di un gruppo di controllo e agli accordi strutturati, si prevede che nella maggior parte dei casi i contribuenti saranno in grado di evitare effetti indesiderati riformulando i loro accordi esistenti. In generale, la non divulgazione degli accordi esistenti dovrebbe essere evitata in quanto potenzialmente in grado di complicare le regole e portare a incongruenze nella loro applicazione. È probabile che anche l’effetto di tale non divulgazione specifica per la giurisdizione sia limitato in assenza di simili obblighi di divulgazione messi in atto nella giurisdizione della controparte.

Revisione

313. Le raccomandazioni contenute nella presente relazione intendono affrontare il problema dei disallineamenti da ibridi su base multilaterale e coordinata. Tutte le regole dei disallineamenti da ibridi sono regole di collegamento che dipendono dai risultati fiscali nell’altra giurisdizione ed alcune regole contengono una regola difensiva che si applica solo quando il disallineamento non è stato neutralizzato dalla risposta primaria nella giurisdizione della controparte. Pertanto, nell’applicare queste regole in base alle loro leggi nazionali, le amministrazioni fiscali si baseranno implicitamente sui risultati fiscali (comprese eventuali regole di disallineamento da ibridi) che si applicano in base alle leggi dell’altra giurisdizione al fine di giungere al giusto risultato legale e politico. Inoltre, quando si tratta di coordinare l’interazione tra le regole dei disallineamenti da ibridi di due giurisdizioni, le amministrazioni fiscali avranno bisogno di una chiara comprensione di quali siano le regole nella giurisdizione della controparte e in che modo sono destinate a funzionare. Questo processo può essere facilitato da ciascun paese che introduce le regole, fornendo agli altri paesi la notifica di aver introdotto le regole e le informazioni su come intendono applicarle nel contesto del loro sistema fiscale nazionale. Queste informazioni potrebbero dover essere aggiornate, di volta in volta, per riflettere i cambiamenti nella legislazione nazionale.

Scambio di informazioni

314. I paesi hanno riconosciuto che, affinché l’applicazione delle regole dei disallineamenti da ibridi sia efficace, le amministrazioni fiscali dovranno disporre di processi di scambio di informazioni efficienti ed efficaci e di aumentare la frequenza e la qualità della loro collaborazione transfrontaliera. L’applicazione delle raccomandazioni della presente relazione, in particolare la regola dei disallineamenti importati di cui alla Raccomandazione 8, può richiedere ai paesi di intraprendere interventi multilaterali in relazione a casi che coinvolgono accordi di disallineamento da ibridi.

315. I paesi hanno anche riconosciuto la necessità di intraprendere scambi preventivi e spontanei di informazioni che sono prevedibilmente rilevanti per la gestione o l’applicazione delle regole dei disallineamenti da ibridi. Le informazioni che dovranno essere scambiate saranno in genere specifiche del contribuente e si baseranno su strumenti giuridici esistenti, tra cui le convenzioni sulla doppia imposizione e gli accordi sullo scambio di informazioni fiscali stipulati dai paesi partecipanti e la Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (OCSE 2010). . La rete congiunta tra il Forum on Tax Administration (FTA) ed il Joint International Tax Shelter Information and Collaboration (JITSIC) offre anche un forum per i paesi per lavorare a più stretto contatto e collaborativamente su aree di reciproco interesse come gli accordi di disallineamento da ibridi anche attraverso la condivisione di informazioni sulla trattamento fiscale transfrontaliero di entità e strumenti e l’aumento dell’attività di intervento bilaterale e multilaterale.

Informazioni ai contribuenti

316. La pubblicazione di queste linee guida è intesa a fornire sia ai contribuenti che alle amministrazioni fiscali una comprensione chiara e coerente di come le regole intendono essere applicate. I Paesi continueranno a fare sforzi ragionevoli per assicurare ai contribuenti informazioni accurate sul trattamento fiscale delle entità e degli strumenti finanziari secondo le leggi della loro giurisdizione.

Interazione con l’Azione 4

317. Laddove un paese abbia introdotto una regola basata su un coefficiente fisso, la potenziale erosione di base imponibile ed il rischio di trasferimento degli utili posto dagli accordi di disallineamento da ibridi sono ridotti, poiché il livello complessivo delle deduzioni degli interessi passivi che un’entità può richiedere è limitato. Tuttavia, questo rischio non è eliminato. Entro i limiti imposti da una regola basata su un coefficiente fisso, l’entità può ancora avere un margine significativo per richiedere la deduzione di interessi nelle circostanze in cui uno strumento finanziario ibrido o un’entità ibrida viene utilizzato per dare origine ad una doppia deduzione o ad una deduzione senza inclusione. Laddove si applichi una regola basata su un coefficiente di gruppo, vi è anche il rischio che gli accordi di disallineamento da ibridi possano essere utilizzati per aumentare la spesa per interessi di terzi di un gruppo, sostenendo un livello più elevato di deduzioni di interessi netti all’interno del gruppo. Per affrontare questi rischi, un paese dovrebbe attuare tutte le raccomandazioni contenute nella presente relazione, insieme all’approccio delle migliori prassi concordato nell’ambito dell’Azione 4 (OCSE, 2015b). Le regole per affrontare gli accordi di disallineamento da ibridi dovrebbero essere applicate da un’entità prima della regola basata su un coefficiente fisso e della regola basata su un coefficiente di gruppo per determinare la spesa complessiva per interessi netti di un’entità. Una volta determinato l’ammontare totale degli oneri finanziari netti, è necessario applicare la regola basata su un coefficiente fisso e la regola basata su un coefficiente di gruppo per stabilire se è possibile dedurre l’intero importo o in che misura la spesa per interessi netti deve essere negata.

Bibliografia

OECD (2015a), Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264241442-en.

OECD (2015b), Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments, Action 4 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264241176-en.

OECD (2014), Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264218819-en.

OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264202719-en.

OECD (2010), Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, Amended by the 2010 Protocol, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264115606-en.