Raccomandazione 5
1. Miglioramenti ai regimi CFC e ad altri regimi di investimento all’estero
Le giurisdizioni dovrebbero introdurre o apportare modifiche ai propri regimi di investimento all’estero al fine di impedire che si pervenga a risultati di D/NI per i pagamenti ad un ibrido inverso. Allo stesso modo le giurisdizioni dovrebbero prendere in considerazione l’introduzione o la modifica dei regimi di investimento all’estero in relazione ad accordi di disallineamento importati.
2. Limitare la trasparenza fiscale per gli investitori non residenti
Un ibrido inverso dovrebbe essere considerato come un contribuente residente nella giurisdizione di stabilimento se il reddito dell’ibrido inverso non è soggetto ad imposizione in base alle leggi della giurisdizione di stabilimento e i redditi attribuiti ad un investitore non residente nello stesso gruppo di controllo dall’ibrido inverso non è stato portato a tassazione secondo le leggi della giurisdizione dell’investitore.
3. Obblighi di segnalazione di informazioni
Le giurisdizioni dovrebbero introdurre adeguati obblighi di comunicazione ai fini fiscali di informazione sulle persone stabilite nella loro giurisdizione al fine di aiutare sia i contribuenti che le amministrazioni fiscali a determinare correttamente i pagamenti che sono stati attribuiti a ad un investitore non residente.

Panoramica

169. La Raccomandazione 5 definisce tre raccomandazioni specifiche per il trattamento fiscale degli ibridi inversi. Queste raccomandazioni riguardano il trattamento fiscale dei pagamenti effettuati ad un ibrido inverso in base alle leggi della giurisdizione dell’investitore e a quelle della giurisdizione di stabilimento e delle raccomandazioni relative ai requisiti di comunicazione ai fini fiscali di informazioni, al fine di aiutare sia i contribuenti che le amministrazioni fiscali a determinare correttamente i pagamenti che sono stati attribuito ad un investitore non residente.

170. Queste raccomandazioni specifiche non sono regole di disallineamento da ibridi. Non regolano, cioè, le conseguenze fiscali di un pagamento a causa delle differenze nel suo trattamento fiscale in un’altra giurisdizione. Piuttosto, la Raccomandazione 5 prevede miglioramenti che le giurisdizioni potrebbero fare al loro diritto interno che ridurrà la frequenza dei disallineamenti da ibridi allineando il trattamento fiscale dei pagamenti transfrontalieri effettuati a entità trasparenti con i risultati delle politiche fiscali che generalmente si prevede di applicare ai pagamenti tra i contribuenti domestici.

Raccomandazione 5.1 – Miglioramenti ai regimi CFC e ad altri regimi di investimento all’estero

171. I pagamenti effettuati attraverso una struttura ibrida inversa non comporteranno risultati di D/NI se il reddito è soggetto ad imposizione ad aliquota piena nell’ambito di un regime CFC, un fondo di investimento estero (FIF) o una simile regola anti-differimento nella giurisdizione dell’investitore che richieda a quest’ultimo di includere la quota di pagamento di reddito ordinario ad esso attribuibile effettuato all’intermediario nel periodo contabile. La Raccomandazione 5.1 consiglia pertanto alle giurisdizioni di introdurre o di estendere i loro regimi di investimento all’estero alla richiesta ad un contribuente di tener conto, per fini fiscali, di qualsiasi elemento di reddito ordinario attribuitogli mediante un ibrido inverso.

172. Esistono diversi modi in cui una giurisdizione potrebbe allineare il trattamento fisale del pagamento nella giurisdizione degli investitori con il trattamento domestico nella giurisdizione di stabilimento. Una giurisdizione può utilizzare una misura o una combinazione di esse che potrebbero includere modifiche alle regole di residenza, alle regole CFC, e regole che impongono ad un investitore residente di modificare il valore di mercato dell’investimento. Nel considerare le modifiche al loro regime di investimenti all’estero, le giurisdizioni dovrebbero anche tener conto dell’effetto di esistenti esenzioni, di safe harbours e delle soglie che potrebbero ridurre l’efficacia di tali regimi nel prendere in considerazione i redditi di un ibrido inverso.

173. Un ibrido inverso sarà trasparente in base alle leggi della giurisdizione di stabilimento. Tale trasparenza significa che le leggi della giurisdizione di stabilimento consentono o richiedono che l’ibrido inverso assegni o attribuisca pagamenti ad un investitore in modo tale che il pagamento non sia incluso nel reddito di un altro contribuente. Un regime di investimenti all’estero nella giurisdizione dell’investitore potrebbe isolare questo requisito e tassare gli investitori sull’ammontare del reddito assegnatogli. Considerare i redditi assegnati da un ibrido inverso come tassabili in base alle leggi della giurisdizione dell’investitore avrebbe l’effetto di neutralizzare qualsiasi disallineamento da ibrida nell’ambito di un pagamento ad un’entità trasparente. Tale regola garantisce che la giurisdizione del pagatore possa sospendere l’applicazione delle regole di disallineamento da ibridi nel momento in cui i pagamenti siano stati assegnati all’investitori nella giurisdizione dell’investitore.

Raccomandazione 5.2 – Limitare la trasparenza fiscale per gli investitori non residenti

174. La trasparenza fiscale è un modo efficace per i veicoli d’investimento collettivo per garantire la neutralità fiscale dei risultati per i diversi investitori soggetti a differenti aliquote marginali di tassazione. La trasparenza fiscale, tuttavia, parte dall’assunto che il reddito assegnato all’investitore diventerà imponibile nelle mani dell’investitore. Nel contesto transfrontaliero, questo non sempre avviene. La Raccomandazione 5.2 è intesa ad impedire ad un non residente di sfruttare la trasparenza fiscale di una persona per ottenere un disallineamento nei risultati fiscali.

175. La Raccomandazione 5.2 della relazione si applica quando una persona fiscalmente trasparente è controllata o altrimenti detenuta da un investitore non residente e che l’investitore non è tenuto a tassare i pagamenti di reddito ordinario loro attribuiti. La regola incoraggia efficacemente le giurisdizioni ad abbandonare le regole di trasparenza quando queste regole vengono utilizzate principalmente per ottenere disallineamenti da ibridi. La raccomandazione si applica solo in casi in cui:

  1. la persona è fiscalmente trasparente in base alle leggi della giurisdizione di stabilimento;
  2. la persona ritrae un reddito estero o un reddito che non sia altrimenti soggetto a tassazione nella giurisdizione di stabilimento;
  3. tutto o parte di tale reddito è assegnato in base alle leggi della giurisdizione di stabilimento a un investitore non residente che è nello stesso gruppo di controllo di quella persona.

In queste circostanze, la Raccomandazione 5.2 prevede che la giurisdizione di stabilimento dovrebbe trattare l’ibrido inverso come se fosse un contribuente residente. Trattare l’impresa come soggetto passivo residente eliminerà la necessità di applicare la regola degli ibridi inversi a tali entità e la giurisdizione dell’investitore potrebbe continuare ad includere tali pagamenti nel reddito ai sensi della Raccomandazione 5.1 e fornire un credito d’imposta per le imposte pagate nella giurisdizione di stabilimento sul reddito che viene preso in considerazione in base a tali regole.

Raccomandazione 5.3 – Obblighi di segnalazione di informazioni

176. La Raccomandazione 5.3 è finalizzata a incoraggiare le giurisdizioni a mantenere adeguati requisiti di comunicazione ai fini fiscali e di segnalazione di informazioni per le entità fiscalmente trasparenti stabilite in tali giurisdizioni. Ciò comporterebbe il mantenimento di dati accurati su chi sono i loro investitori, quanto ogni investitore detiene nell’entità e l’entità dei redditi e delle spese assegnati a quegli investitori. Questi documenti dovrebbero essere messi a disposizione, su richiesta, sia agli investitori che all’amministrazione fiscale nella giurisdizione di stabilimento.

177. A Brisbane, i leader del G20 hanno approvato lo standard per la scambio automatico di informazioni finanziarie in materia fiscale (AEOI Standard, OECD 2014a). Come parte di questo standard, le entità di investimento saranno tenute a fornire alla loro amministrazione fiscale locale alcune informazioni sui loro investitori, incluso il valore della partecipazione di ciascun investitore al termine del relativo periodo di riferimento. Queste informazioni verranno automaticamente scambiate con l’amministrazione fiscale nella giurisdizione dell’investitore, facilitando l’identificazione (e l’identificazione dell’ammontare degli investimenti all’estero detenuti da investitori residenti) alle autorità fiscali.

178. La base giuridica per lo scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali è, in genere, l’articolo 26 della Convenzione OCSE sui redditi e sul capitale (Modello di convenzione fiscale dell’OCSE, OCSE, 2014b) o la convenzione multilaterale sull’assistenza amministrativa reciproca in materia fiscale, modificata da il Protocollo del 2010 (Convenzione Multilaterale, OCSE, 2010). Questa convenzione multilaterale prevede tutte le possibili forme di cooperazione amministrativa tra Stati e contiene regole rigorose sulla riservatezza e sull’uso corretto delle informazioni.

179. Inoltre, le autorità fiscali sono incoraggiate a richiedere agli intermediari stabiliti nella loro giurisdizione di tenere registri sugli investitori che detengono interessi in tali intermediari e gli importi dei redditi e delle spese assegnati a tali investitori (incluse le categorie di reddito e di spesa determinate sia fiscalmente che contabilmente).

Bibliografia

OECD (2014a), Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264216525-en.

OECD (2014b), Model Tax Convention on Income and on Capital, condensed version, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/mtc_cond-2014-en.

OECD (2010), The Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, Amended by the 2010 Protocol, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264115606-en.